
Processo d’appello: le modalità di presentazione in caso di estinzione del giudizio
Con sentenza n. 22848/2013 le Sezione Unite hanno affermato due importanti principi circa le modalità di introduzione dell’appello.
Ai sensi dell’art. 130 disp. att. c.p.c. il procedimento di appello avverso la sentenza ex art. 308 comma 2 c.p.c., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal Giudice Istruttore, è retto dal rito camerale sin dal momento della proposizione dell’impugnazione che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entri i termini prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..
Inoltre gli Ermellini hanno evidenziato che l’appello avverso la sentenza ex artt. 308 comma 2 c.p.c., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal Giudice Istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell’art. 156 c.p.c., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del Giudice.

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Ai sensi dell’art. 130 disp. att. c.p.c. il procedimento di appello avverso la sentenza ex art. 308 comma 2 c.p.c., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal Giudice Istruttore, è retto dal rito camerale sin dal momento della proposizione dell’impugnazione che va, quindi, introdotta con ricorso da depositarsi in cancelleria entri i termini prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..
Inoltre gli Ermellini hanno evidenziato che l’appello avverso la sentenza ex artt. 308 comma 2 c.p.c., reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal Giudice Istruttore, promosso con citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell’art. 156 c.p.c., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del Giudice.
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