
Dichiarazioni di un politico, impossibile richiedere il risarcimento danni
Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, con la sentenza n. 19180 pubblicata in data 30.09 u.s., confermando altre analoghe pronunce, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione di risarcimento danni promossa nei confronti di un politico, le cui espressioni erano coperte dall’esimente di cui all’art. 68 co. 1 Cost.
Il giudizio che ha portato all’emanazione della pronuncia in commento era stato promosso a seguito di dichiarazioni rese da un Parlamentare europeo, seppur al di fuori della “aule canoniche” di esercizio del mandato elettorale; in merito alle dichiarazioni “incriminate” il Parlamentare si era difeso eccependo l’insindacabilità del proprio operato ex art. 68 co. 1 Cost..
Sul punto il Tribunale ha preliminarmente riconosciuto l’applicazione dell’esimente citata anche in favore del Parlamentare europeo in virtù dell’esplicito richiamo alla norma de quo contenuto nel Trattato CE del 08.04.1965.
In secondo luogo il Tribunale, seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ancora una volta confermato che il regime di insindacabilità di cui all’art. 68 co. 1 Cost. va esteso anche alle condotte poste in essere al di fuori dell’ambito dei lavori parlamentari nell’ipotesi in cui sia chiaramente ravvisabile un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio delle funzioni parlamentari.
Su detti presupposti il Tribunale ha inoltre evidenziato che il citato nesso funzionale assume una doppia connotazione, vale a dire soggettiva ed oggettiva; la prima da individuarsi nel fatto che la condotta “incriminata” è stata posta in essere dal soggetto uti homo publicus, la seconda invece nel fatto che l’atto sia oggettivamente definibile “di funzione parlamentare”, anche se non necessariamente riconducibile ad attività parlamentare propria (atti tipici) essendo sufficiente che sia riconducibile ad una attività di critica e denuncia politica.
Tenuto conto dei riportati indirizzi giurisprudenziali il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento danni ex adverso proposta, così evidenziando la mancanza dei presupposti per l’esercizio dell’azione.

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Il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, con la sentenza n. 19180 pubblicata in data 30.09 u.s., confermando altre analoghe pronunce, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione di risarcimento danni promossa nei confronti di un politico, le cui espressioni erano coperte dall’esimente di cui all’art. 68 co. 1 Cost.
Il giudizio che ha portato all’emanazione della pronuncia in commento era stato promosso a seguito di dichiarazioni rese da un Parlamentare europeo, seppur al di fuori della “aule canoniche” di esercizio del mandato elettorale; in merito alle dichiarazioni “incriminate” il Parlamentare si era difeso eccependo l’insindacabilità del proprio operato ex art. 68 co. 1 Cost..
Sul punto il Tribunale ha preliminarmente riconosciuto l’applicazione dell’esimente citata anche in favore del Parlamentare europeo in virtù dell’esplicito richiamo alla norma de quo contenuto nel Trattato CE del 08.04.1965.
In secondo luogo il Tribunale, seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ancora una volta confermato che il regime di insindacabilità di cui all’art. 68 co. 1 Cost. va esteso anche alle condotte poste in essere al di fuori dell’ambito dei lavori parlamentari nell’ipotesi in cui sia chiaramente ravvisabile un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio delle funzioni parlamentari.
Su detti presupposti il Tribunale ha inoltre evidenziato che il citato nesso funzionale assume una doppia connotazione, vale a dire soggettiva ed oggettiva; la prima da individuarsi nel fatto che la condotta “incriminata” è stata posta in essere dal soggetto uti homo publicus, la seconda invece nel fatto che l’atto sia oggettivamente definibile “di funzione parlamentare”, anche se non necessariamente riconducibile ad attività parlamentare propria (atti tipici) essendo sufficiente che sia riconducibile ad una attività di critica e denuncia politica.
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