Danno da intervento chirurgico: paziente da risarcire anche se ha prestato consenso
Il consenso informato è istituto giuridico che affonda le proprie radici nell’art. 32 della Costituzione: il paziente deve essere messo al corrente della situazione patologica e delle terapie che è necessario mettere in atto, di modo che possa autonomamente decidere come comportarsi. Nel caso di specie gli eredi legittimi di un paziente, il quale ha riportato danni irreversibili a seguito di intervento chirurgico, promuovono ricorso avverso la statuizione del giudice di merito, il quale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno subito poiché la diagnosi precisa era stata formulata – per necessità attestata da ctu – soltanto in corso di operazione chirurgica. La prova della mancata tempestiva informazione sarebbe poi stata a carico del paziente stesso.
Il consenso del danneggiato era infatti stato prestato per un intervento differente rispetto a quello poi effettivamente eseguito.
La Suprema Corte, con sentenza n. 14024 del 4 giugno 2013, accoglie il ricorso riscontrando un difetto di motivazione del giudice di merito laddove non ha sufficientemente giustificato la circostanza che il consenso originario si sarebbe automaticamente esteso all’intervento effettivo, bastando la comunicazione della diagnosi corretta soltanto in momento successivo. Il giudice di primo grado ha infatti errato nel ritenere che “la diversa operazione e i ben diversi rischi ad essa sottesi potessero essere ricompresi nell’iniziale informazione”.
Danno da intervento chirurgico: paziente da risarcire anche se ha prestato consenso
Il consenso informato è istituto giuridico che affonda le proprie radici nell’art. 32 della Costituzione: il paziente deve essere messo al corrente della situazione patologica e delle terapie che è necessario mettere in atto, di modo che possa autonomamente decidere come comportarsi. Nel caso di specie gli eredi legittimi di un paziente, il quale ha riportato danni irreversibili a seguito di intervento chirurgico, promuovono ricorso avverso la statuizione del giudice di merito, il quale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno subito poiché la diagnosi precisa era stata formulata – per necessità attestata da ctu – soltanto in corso di operazione chirurgica. La prova della mancata tempestiva informazione sarebbe poi stata a carico del paziente stesso.
Il consenso del danneggiato era infatti stato prestato per un intervento differente rispetto a quello poi effettivamente eseguito.
La Suprema Corte, con sentenza n. 14024 del 4 giugno 2013, accoglie il ricorso riscontrando un difetto di motivazione del giudice di merito laddove non ha sufficientemente giustificato la circostanza che il consenso originario si sarebbe automaticamente esteso all’intervento effettivo, bastando la comunicazione della diagnosi corretta soltanto in momento successivo. Il giudice di primo grado ha infatti errato nel ritenere che “la diversa operazione e i ben diversi rischi ad essa sottesi potessero essere ricompresi nell’iniziale informazione”.
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]

