Multe: proprietario auto obbligato a conoscere identità conducente

settembre 11th, 2013|Articoli, Diritto civile|

Come noto, l’art. 126-bis, comma 2 del Codice della Strada prevede che nel caso di mancata identificazione, il proprietario del veicolo, ovvero altra persona obbligata ex art. 196 C.d.S., deve fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 maggio – 8 luglio 2013, n. 16952, nel richiamare la costante giurisprudenza sul punto ribadisce che “il proprietario del veicolo è tenuto a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente”.