Cassazione: obbligatorio risarcire lavoratore per le ferie non godute
L’art. 36 Cost. e l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce il diritto irrinunciabile delle ferie ovvero quando le stesse in concreto non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro.
Secondo i giudici della Cassazione (sent. n. 18168 del 26 luglio 2013) devono prevalere i principi UE, secondo cui le ferie sono irrinunciabili, mentre da un lato rappresentano il riposo cui ha diritto il lavoratore, vale a dire il recupero delle energie psicofisiche, dall’altro rappresentano anche la possibilità di dedicarsi di più a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività sportive o ricreative, o di viaggiare.
In particolare spetta a quest’ultimo l‘indennità sostitutiva che ha una doppia natura risarcitoria, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) e, di indubbia natura retributiva, perché non solo rappresenta l’elemento caratterizzante del rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo dì per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.
Pertanto, anche se il contratto collettivo applicabile al dipendente esclude che siano monetizzabili le ferie non godute non è importante ai fini della risoluzione della controversia, poiché lo stesso deve essere reinterpretato alla luce dei principi europei.
Quindi in definitiva l’indennità sostitutiva scatta anche se la mancata fruizione non dipende dal datore e il contratto collettivo applicabile in azienda prevede invece il pagamento soltanto quando la mancata fruizione è dipesa da motivi di lavoro.
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