
Avviso di accertamento prima dei 60 giorni: PA deve provare urgenza
Con la pronuncia n. 18184 del 29.07.2013, le Sezioni Unite si sono soffermate sulle conseguenze della violazione del termine previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La norma prevede un termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, prima della cui scadenza e salvo eccezioni, l’atto impositivo non può essere emanato.
Secondo le Sezioni Unite l’inosservanza del termine, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, determina l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente ciò in quanto il Contribuente non ha goduto dell’intero lasso di tempo concesso dalla legge per poter esprimere le proprie osservazioni.
Conseguendo da ciò una violazione del principio del contraddittorio procedimentale previsto come espressione del principio di leale collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.
Quanto alle specifiche ragioni di urgenza che consentono di derogare al termine di legge (60 giorni), le Sezioni Unite affermano che non è sufficiente che la P.A. le enunci nell’atto impositivo, ma è tenuta a dare prova della loro ricorrenza caso per caso.

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