Responsabilità sindaci: controllo su amministratori non solo formale

La Cassazione con sentenza n.13081 del 27.05.2013, richiamando il proprio orientamento in tema di responsabilità dei sindaci, ha affermato che, qualora venga accertato che gli amministratori di una società a responsabilità limitata, poi dichiarata fallita, abbiano compiuto false fatturazioni e posto in essere una serie di operazioni infragruppo a carattere fittizio, gli stessi sindaci rispondono ai sensi degli artt. 2403 e 2407 c.c per omesso controllo degli amministratori nonché sulla regolarità della gestione sociale.

In sostanza la Suprema Corte ha ritenuto che il controllo che deve essere attuato dai sindaci non può limitarsi ad un mero riscontro di legalità puramente formale, ma deve estendersi al contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori, allo scopo di verificare che le scelte discrezionali degli amministratori non travalichino i limiti della buona amministrazione.