Cambio di sesso: la Cassazione sullo scioglimento automatico del matrimonio
Con l’ordinanza n. 14239 del 6 giugno 2013, la Sezione I Civile della Corte di Cassazione ha sollevato l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 164 del 1982, il quale prevede come effetto automatico del passaggio in giudicato della pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal soggetto che ha esercitato tale diritto.
Il contrasto si concretizzerebbe, secondo la I Sezione, in rapporto agli artt. 2 e 29 della Costituzione oltreché agli artt. 8 e 12 della CEDU.
La Corte di Cassazione, nel rimettere la questione alla Corte Costituzionale, sostiene che: “la mancanza di proporzionalità e l’ingiustificata ingerenza statuale appaiono senz’altro ravvisabili, in ordine ai parametri costituiti dagli artt. 8 e 12, in un sistema che non offre alcuna alternativa ai coniugi, determinando una netta e definitiva soluzione di continuità tra passato e presente della relazione coniugale e decretandone la irreversibile caducazione”.
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