
Concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità, i differenti ambiti di applicazione
La giurisprudenza di legittimità ha definito l’ambito di applicazione della nuova fattispecie di cui all’articolo 319 quater del codice penale “induzione indebita a dare o promettere utilità”.
Il dubbio interpretativo nell’ascrivere determinate condotte alla concussione, caratterizzata dalla soggezione del privato al potere del funzionario pubblico, oppure alla nuova fattispecie, in cui il privato è coautore del reato è stato risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 7495/13.
Gli ermellini hanno stabilito che il reato di induzione a dare o promettere utilità deve ritenersi configurabile quando le conseguenze sfavorevoli che il pubblico ufficiale minaccia, se non otterrà il pagamento della somma indebita, non sono un male ingiusto ma scaturiscono direttamente dalla legge.
Più precisamente, la distinzione tra concussione – art. 317 c.p. – ed induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319-quater c.p. – , introdotta dalla legge n. 190/2012, non attiene all’intensità psicologica della pressione esercitata, ma alla qualità di tale pressione: minaccia o meno in senso giuridico, quindi il discrimen si fonda proprio sull’oggetto della minaccia.
In altre parole, se il pubblico ufficiale fa presente al soggetto che dall’applicazione della legge scaturirebbero conseguenze sfavorevoli, per ricevere in cambio il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità (ad esempio si fa pagare per cancellare una multa), allora la norma applicabile è l’articolo 319 quater del codice penale; invece, se viene prospettato un male ingiusto, tale perché non previsto dall’ordinamento, allora si tratterà di concussione.

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Più precisamente, la distinzione tra concussione – art. 317 c.p. – ed induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319-quater c.p. – , introdotta dalla legge n. 190/2012, non attiene all’intensità psicologica della pressione esercitata, ma alla qualità di tale pressione: minaccia o meno in senso giuridico, quindi il discrimen si fonda proprio sull’oggetto della minaccia.
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