Contratto del rappresentante concluso con se stesso, quando è annullabile
Nel caso di specie, la Suprema Corte si è occupata dell’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato e del contratto concluso dal rappresentante con se stesso. L’istituto viene disciplinato dall’art. 1395 del codice civile, il quale testualmente recita: “E’ annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia tale da escludere la possibilità di conflitto d’interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”.
Con la sopra indicata pronuncia i giudici di legittimità hanno confermato che, in materia di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso è idonea ad escludere il ricorrere di un ipotetico conflitto d’interessi e, pertanto, la stessa annullabilità del contratto nei soli casi in cui la suddetta autorizzazione sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali essenziali ed indispensabili ad assicurare la tutela del rappresentato e ad impedire eventuali abusi da parte del rappresentante.
Contratto del rappresentante concluso con se stesso, quando è annullabile
Nel caso di specie, la Suprema Corte si è occupata dell’annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato e del contratto concluso dal rappresentante con se stesso. L’istituto viene disciplinato dall’art. 1395 del codice civile, il quale testualmente recita: “E’ annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia tale da escludere la possibilità di conflitto d’interessi. L’impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato”.
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