
La forma scritta per la stipula dei contratti pubblici non vale per gli incarichi conferiti ai difensori
La conclusione dei contratti professionali con la P.A. deve sottostare al rigore della forma scritta ad substantiam, secondo quanto previsto dalla normativa giuscontabilistica: in primis dall’art. 17, del R.D. 18.11.1923, n. 2440. Sembra però che la prassi abbia stentato ad applicare questo rigoroso canone agli incarichi conferiti agli avvocati per la difesa in giudizio. Del resto se – come già ricordato – ricorrente e consolidata appare ormai la giurisprudenza che riguarda le altre categorie di professionisti, sino a tempi molto recenti non si aveva notizia di precedenti che riguardassero specificamente gli avvocati. Circostanza questa che confermerebbe come in via di prassi la P.A. non abbia mai sollevato agli avvocati obiezioni analoghe a quelle rivolte invece alle altre categorie professionali. Di qui la scarsità di precedenti specifici. In ogni caso, l’autorevole conferma all’impostazione che vede nell’incarico legale una fattispecie non soggetta alla regola generale valida per tutti i contratti pubblici è venuta, alla fine, apertamente dalla sezione VI della Corte di Cassazione sent. n.2266. Investita direttamente della questione che qui si sta cercando di mettere a fuoco, la Corte ha stabilito che la regola generale della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipula dei contratti pubblici ed, in specie, di quelli di affidamento di incarichi professionali, non vale per gli incarichi conferiti ai difensori.
Il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell’ipotesi in cui parte conferente sia l’organo rappresentativo di un ente pubblico – il sindaco -.
Può, quindi, essere affermato il seguente principio: in tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 cod. proc. civ., atteso che, il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona – con l’incontro di volontà fra le parti l’accordo contrattuale in forma scritta, che, rendendo possibile l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A..(v. anche Cass. 5.5.2004 n. 8500; Cass. 18.7.2002 n. 10454).

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