Come incidono gli interventi del Governo sulla professione di avvocato
Il Governo è intervenuto con forza nel decorso mese di agosto sulla nostra professione andando ad incidere pesantemente:
– sull’accesso all’esercizio della professione, definendolo libero e senza limitazioni se non quelle fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale;
– istituendo l’Albo Unico Nazionale, formato dall’insieme degli albi territoriali di ogni professione e tenuto dal Consiglio Nazionale competente;
– sulla pubblicità ove si è avuto un allargamento senza limiti se non quello della funzionalità. La pubblicità non deve essere equivoca e denigratoria ma basata sulla dignità ed il decoro professionale. Il controllo spetta ai C.O.A.;
– sull’obbligo dell’assicurazione professionale: a partire dal 15.08.2013 diviene operante l’obbligo del professionista all’Assicurazione;
– sul tirocinio forense per l’accesso alla professione, portandolo a 18 mesi per tutti, anche a quelli iniziati prima del 24.1.12, e permettendone lo svolgimento anche prima della laurea per un massimo di mesi 6. La pratica può essere interrotta per un periodo non più lungo di mesi 3 , salvo giustificato motivo. Il dominus deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’Albo e non può ammetter più di 3 praticanti;
– sul procedimento disciplinare statuendo l’incompatibilità tra la funzione amministrativa e quella disciplinare. Ne consegue che dovranno formarsi i Consigli territoriali di disciplina (cui sono incompatibili i Consiglieri dell’Ordine) i cui componenti sono nominati dal Presidente del Tribunale su indicazione dei C.O.A. ;
– sul domicilio professionale: è scomparso il requisito della residenza;
– sull’appello prevedendo nuove ipotesi di ammissibilità dell’appello a partire dall’11.9.2012. L’appellante deve indicare a pena di inammissibilità le parti del provvedimento che intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Dette disposizioni introducono un vero e proprio filtro per la proposizione dell’appello. Inoltre, qualora il giudice d’appello ritiene che l’impugnazione non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, ne dichiara l’inammissibilità con ordinanza. In ogni caso la decisione di primo grado sarà ricorribile per Cassazione. Il filtro non trova applicazione nel caso di apello proposto nei giudizi che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. (art. 70 c.p.c.); per controversie proposte e decise ex art. 702 bis quater c.p.c.
– sul ricorso per Cassazione, riscrivendo l’art. 360 n. 5 c.p.c., per cui dall’11.9.2012 non è più consentita la censura in Cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
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