La responsabilità penale dell’amministratore di fatto per i reati fallimentari
La sentenza in esame ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato, quale amministratore di fatto della società fallita e munito di un’investitura solo formale, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 della Legge Fallimentare.
L’amministratore di fatto è il soggetto che, pur non essendo stato validamente investito dall’assemblea della carica, si sia di fatto ingerito nella gestione della società. La prevalente dottrina e giurisprudenza ritengono che l’amministratore abbia la responsabilità penale per i reati fallimentari in virtù di quanto disposto dall’art. 2639 del codice civile, il quale estende all’amministratore di fatto la responsabilità penale per i reati societari.
In particolare la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “In tema di reati fallimentari, l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’ amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili”. (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7203 dell’11.01.2008).
Commento alla sentenza n. 17096/2010 del Tribunale Penale di Roma
Sergio Scicchitano
La responsabilità penale dell’amministratore di fatto per i reati fallimentari
La sentenza in esame ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato, quale amministratore di fatto della società fallita e munito di un’investitura solo formale, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 della Legge Fallimentare.
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