L’istanza di estensione del pignoramento

Ai sensi del comma 4 dell’art. 499 c.p.c., nel caso di tempestivo intervento di creditori chirografari nella procedura esecutiva instaurata, il creditore pignorante ha la facoltà di indicare loro l’esistenza di ulteriori beni del debitore – affinché possano estendere il pignoramento, se forniti di titolo esecutivo, ovvero possano anticipare le spese necessarie per l’estensione – secondo la formula che segue:

Istanza di estensione del pignoramento ex art. 499, 4 comma, c.p.c.

Non senza segnalare che:

– Il creditore deve fare espresso avvertimento che, qualora i creditori intervenuti non estendano, senza gusto motivo, il pignoramento ai beni indicati utilmente pignorabile nel termine di 30 giorni, lo stesso ha diritto di essere preferito in sede di distribuzione.