Diritto del lavoro
Published On: 5 Marzo 2014Categories: Articoli, Diritto del LavoroBy

Va a caccia mentre è in malattia: il licenziamento è legittimo?

L’assenza del lavoratore subordinato, in malattia, durante la visita di controllo costituisce secondo Giurisprudenza costante un giustificato motivo soggettivo, per cui il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente quando vi è “un pregiudizio per il datore di lavoro dal rientro del lavoratore al termine della malattia”.

La Corte di Cassazione ha disposto, con la sentenza n. 4869 del 21/01/2014, depositata il 28/02/2014, che per giustificare il licenziamento del lavoratore subordinato è necessaria la “prova di tale pregiudizio che avrebbe provocato nocumento al datore di lavoro”.

Nel caso di specie, un dipendente veniva licenziato per giusta causa, “a seguito di contestazione disciplinare per essere stato visto in abiti da cacciatore in tre giorni in cui era assente dal lavoro per malattia”, ma, prima la Corte di Appello, e poi, la Corte di Cassazione hanno dichiarato l’illegittimità del licenziamento, e la conseguente reintegrazione del dipendente, proprio perché è il datore di lavoro non ha provato che “il dipendente, svolgendo l’attività di cacciatore in giorni in cui era assente per malattia, avrebbe messo a repentaglio la propria salute, ritardando la guarigione e causando il relativo danno al datore di lavoro” e perché tali episodi non possono incrinare il vincolo fiduciario datore di lavoro – dipendente in modo tale da costituire giusta causa di licenziamento.

Secondo la spiegazione fornita dagli Ermellini “la prova della incidenza della diversa attività lavorativa o extralavorativa nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo disciplinare di tale attività nel corso della malattia, è comunque a carico del datore di lavoro” e “l’illecito disciplinare commesso dal lavoratore, per la mancanza di pregiudizio di cui si è detto, non meritasse la sanzione espulsiva per il venir meno del vincolo fiduciario”.

Ricapitolando, l’assenza ingiustificata del lavoratore subordinato, in malattia, durante la visita di controllo non costituisce di per sé motivo sufficiente a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, ma è necessario che il datore di lavoro provi che tale assenza abbia arrecato nocumento a quest’ultimo ed in assenza di tale prova, il licenziamento sarà considerato illegittimo.

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Va a caccia mentre è in malattia: il licenziamento è legittimo?

L’assenza del lavoratore subordinato, in malattia, durante la visita di controllo costituisce secondo Giurisprudenza costante un giustificato motivo soggettivo, per cui il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente quando vi è “un pregiudizio per il datore di lavoro dal rientro del lavoratore al termine della malattia”.

La Corte di Cassazione ha disposto, con la sentenza n. 4869 del 21/01/2014, depositata il 28/02/2014, che per giustificare il licenziamento del lavoratore subordinato è necessaria la “prova di tale pregiudizio che avrebbe provocato nocumento al datore di lavoro”.

Nel caso di specie, un dipendente veniva licenziato per giusta causa, “a seguito di contestazione disciplinare per essere stato visto in abiti da cacciatore in tre giorni in cui era assente dal lavoro per malattia”, ma, prima la Corte di Appello, e poi, la Corte di Cassazione hanno dichiarato l’illegittimità del licenziamento, e la conseguente reintegrazione del dipendente, proprio perché è il datore di lavoro non ha provato che “il dipendente, svolgendo l’attività di cacciatore in giorni in cui era assente per malattia, avrebbe messo a repentaglio la propria salute, ritardando la guarigione e causando il relativo danno al datore di lavoro” e perché tali episodi non possono incrinare il vincolo fiduciario datore di lavoro – dipendente in modo tale da costituire giusta causa di licenziamento.

Secondo la spiegazione fornita dagli Ermellini “la prova della incidenza della diversa attività lavorativa o extralavorativa nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo disciplinare di tale attività nel corso della malattia, è comunque a carico del datore di lavoro” e “l’illecito disciplinare commesso dal lavoratore, per la mancanza di pregiudizio di cui si è detto, non meritasse la sanzione espulsiva per il venir meno del vincolo fiduciario”.

Ricapitolando, l’assenza ingiustificata del lavoratore subordinato, in malattia, durante la visita di controllo non costituisce di per sé motivo sufficiente a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, ma è necessario che il datore di lavoro provi che tale assenza abbia arrecato nocumento a quest’ultimo ed in assenza di tale prova, il licenziamento sarà considerato illegittimo.

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