Testamento olografo, la data può essere desunta dalla scheda testamentaria?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23014 depositata l’11 novembre del 2015 torna a pronunciarsi in materia di testamento olografo.
A ricorrere ai giudici di legittimità sono i fratelli di una donna, morta suicida, per ottenere la riforma della sentenza di appello che nel riformare la pronuncia di primo grado aveva rigettato la domanda degli stessi volta ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullabilità del testamento olografo della de cuius per mancanza di autografia e di data.
Il testo della scheda testamentaria conteneva, tra l’altro le seguenti espressioni: «oggi finisco di soffrire, voglio finirla, vi saluto e la faccio finita».
A parere della Corte di Appello le suddette espressioni permettevano di ricavare la data del testamento olografo della de cuius, seppur formalmente mancante sulla scheda testamentaria, facendola coincidere col giorno del suicidio.
La Corte di Cassazione, nel ricordare le disposizioni di legge vigenti nonché la precedente e conforme giurisprudenza in materia ha ricordato che «in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un “requisito essenziale di forma” dell’atto».
Ciò comparta, prosegue la Cassazione, che «ai fini della validità del negozio, ciò che conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile – nella sua completezza di giorno, mese e anno – dal contenuto della scheda testamentaria (come nel caso in cui essa contenga dati o indicazioni equipollenti), senza che possano rilevare elementi estranei all’atto, ricavabili aliunde; non rileva invece – ai fini della validità del testamento – che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera (Sez. 2, Sentenza n. 2874 del 20/07/1976, Rv. 381621)».
Nel caso di specie, pertanto, l’errore in cui sono incorsi i giudici di merito è l’aver desunto la data del testamento da un elemento del tutto estrinseco rispetto alla scheda testamentaria, costituito dall’evento del suicidio.
Per tali motivi la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato il testamento olografo impugnato.
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A parere della Corte di Appello le suddette espressioni permettevano di ricavare la data del testamento olografo della de cuius, seppur formalmente mancante sulla scheda testamentaria, facendola coincidere col giorno del suicidio.
La Corte di Cassazione, nel ricordare le disposizioni di legge vigenti nonché la precedente e conforme giurisprudenza in materia ha ricordato che «in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un “requisito essenziale di forma” dell’atto».
Ciò comparta, prosegue la Cassazione, che «ai fini della validità del negozio, ciò che conta è che sulla scheda testamentaria vi sia una data scritta di pugno dal testatore o che essa sia comunque ricavabile – nella sua completezza di giorno, mese e anno – dal contenuto della scheda testamentaria (come nel caso in cui essa contenga dati o indicazioni equipollenti), senza che possano rilevare elementi estranei all’atto, ricavabili aliunde; non rileva invece – ai fini della validità del testamento – che la data apposta sulla scheda testamentaria sia anche veritiera (Sez. 2, Sentenza n. 2874 del 20/07/1976, Rv. 381621)».
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