Sulla determinazione del dies a quo per l’impugnazione
Con ordinanza in data 14 dicembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di “omissis” dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione proposta da “omissis” contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (PM) fondando detta ordinanza sul rilievo che gli opponenti non erano persone offese in relazione a nessuno dei reati ipotizzati.
In detto contesto l’associazione denominata “omissis” in persona del rappresentante legale proponeva impugnazione per violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 111 Cost. per avere il provvedimento impugnato omesso di motivare in ordine all’opposizione proposta dall’associazione “omissis” (opposizione proposta l’1.12.2010, ma ignorata completamente nella motivazione contenuta nel provvedimento di archiviazione e ciò pur essendosi l’udienza camerale svolta il 14.12.2010).
In tal modo si sarebbe determinata, a dire dei ricorrenti, una violazione della regola del contraddittorio (violazione dell’art. 606 c.p.p. in ordine all’art. 414 c.p.p.)
Ebbene come correttamente argomentato dalla Suprema Corte il ricorso proposto è inammissibile perché intempestivo, in quanto proposto quando già era decorso il termine di quindici giorni stabilito a pena di decadenza per l’impugnazione dei provvedimenti emessi all’esito di procedimento in Camera di Consiglio (art. 585 cod. proc. pen., comma 1, lett. a).
Ciò risulta dall’atto di impugnazione che è stato redatto in data 27.12.2010, nel corpo del quale vengono indicati gli estremi dell’atto impugnato
Dall’esame del ricorso risulta quindi che sia la ricorrente sia il loro difensore erano a conoscenza dell’ordinanza almeno dal 27 dicembre 2010
Osserva la Corte che nel caso in esame la decorrenza di tale termine per impugnare non può infatti muovere “dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento” oggetto dell’impugnazione, secondo quanto previsto dal comma 2 lett. a) del citato art. 585, perchè i ricorrenti, essendo stati esclusi (a prescindere dalla irritualità di tale esclusione, conseguente alla scelta del P.M. di non renderti destinatari dell’avviso della richiesta di archiviazione) dalla possibilità di partecipazione all’udienza camerale fissata dal GIP a seguito dell’opposizione al decreto di archiviazione da parte di O. e V., non sarebbero mai stati destinatari dell’avviso di deposito dell’ordinanza, in quanto non erano stati destinatari neppure degli avvisi di fissazione dell’udienza dinanzi al GIP”
Pertanto nel caso in esame il dies a quo coincide con la data, processualmente accertata, dell’effettiva notizia del provvedimento, in conformità della giurisprudenza formatasi per l’analoga situazione del decreto di archiviazione pronunciato senza il previo avviso alla persona offesa, che abbia dichiarato di voler essere informata, della richiesta del pubblico ministero.
La Corte peraltro nemmeno omette di esaminare il diverso, ma minoritario, orientamento interpretativo, secondo il quale in simili ipotesi non dovrebbe trovare applicazione la disciplina dell’art. 585 cod. proc. pen. (in talune massime giurisprudenziali si rinviene l’affermazione secondo cui l’impugnazione del decreto di archiviazione del G.I.P. emesso in violazione del contraddittorio è impugnabile senza il rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p.
In effetti detto orientamento giurisprudenziale può trovare applicazione solamente nel caso in cui sia impossibile ancorare il dies a quo per l’impugnazione a una data di conoscenza legale che, in assenza di notificazione, non può essere determinata ma la medesima affermazione non vale invece a svincolare l’impugnabilità del decreto da qualsiasi termine.
La Suprema Corte infatti ha ripetutamente e specificamente affermato che non può ammettersi l’esistenza di provvedimenti la cui impugnabilità sia ammessa in perpetuum, così da lasciarli indefinitamente esposti all’arbitrio della parte legittimata all’impugnazione
La pronuncia in commento non fa che confermare il precedente orientamento delle Sezioni Unite (sentenza dell’11 luglio 2001 n. 34536) che ha statuito che il termine (per l’impugnazione) decorre dal momento in cui l’interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza e che, in difetto di prova contraria, esso va identificato in quello indicato dal ricorrente.
Correttamente la Suprema Corte ha ritenuto che la ricorrente nel caso in commento avesse avuto conoscenza della richiesta di archiviazione a far data dal 27.12.2010 ma abbia proposto ricorso quando già era decorso il termine di quindici giorni stabilito a pena di decadenza per l’impugnazione dei provvedimenti emessi all’esito di procedimento in Camera di Consiglio.
Corte Suprema di Cassazione Sez. II Penale – Sent. n.19526/2012
Studio Scicchitano
Sulla determinazione del dies a quo per l’impugnazione
Con ordinanza in data 14 dicembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di “omissis” dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione proposta da “omissis” contro la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (PM) fondando detta ordinanza sul rilievo che gli opponenti non erano persone offese in relazione a nessuno dei reati ipotizzati.
In detto contesto l’associazione denominata “omissis” in persona del rappresentante legale proponeva impugnazione per violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 111 Cost. per avere il provvedimento impugnato omesso di motivare in ordine all’opposizione proposta dall’associazione “omissis” (opposizione proposta l’1.12.2010, ma ignorata completamente nella motivazione contenuta nel provvedimento di archiviazione e ciò pur essendosi l’udienza camerale svolta il 14.12.2010).
In tal modo si sarebbe determinata, a dire dei ricorrenti, una violazione della regola del contraddittorio (violazione dell’art. 606 c.p.p. in ordine all’art. 414 c.p.p.)
Ebbene come correttamente argomentato dalla Suprema Corte il ricorso proposto è inammissibile perché intempestivo, in quanto proposto quando già era decorso il termine di quindici giorni stabilito a pena di decadenza per l’impugnazione dei provvedimenti emessi all’esito di procedimento in Camera di Consiglio (art. 585 cod. proc. pen., comma 1, lett. a).
Ciò risulta dall’atto di impugnazione che è stato redatto in data 27.12.2010, nel corpo del quale vengono indicati gli estremi dell’atto impugnato
Dall’esame del ricorso risulta quindi che sia la ricorrente sia il loro difensore erano a conoscenza dell’ordinanza almeno dal 27 dicembre 2010
Osserva la Corte che nel caso in esame la decorrenza di tale termine per impugnare non può infatti muovere “dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento” oggetto dell’impugnazione, secondo quanto previsto dal comma 2 lett. a) del citato art. 585, perchè i ricorrenti, essendo stati esclusi (a prescindere dalla irritualità di tale esclusione, conseguente alla scelta del P.M. di non renderti destinatari dell’avviso della richiesta di archiviazione) dalla possibilità di partecipazione all’udienza camerale fissata dal GIP a seguito dell’opposizione al decreto di archiviazione da parte di O. e V., non sarebbero mai stati destinatari dell’avviso di deposito dell’ordinanza, in quanto non erano stati destinatari neppure degli avvisi di fissazione dell’udienza dinanzi al GIP”
Pertanto nel caso in esame il dies a quo coincide con la data, processualmente accertata, dell’effettiva notizia del provvedimento, in conformità della giurisprudenza formatasi per l’analoga situazione del decreto di archiviazione pronunciato senza il previo avviso alla persona offesa, che abbia dichiarato di voler essere informata, della richiesta del pubblico ministero.
La Corte peraltro nemmeno omette di esaminare il diverso, ma minoritario, orientamento interpretativo, secondo il quale in simili ipotesi non dovrebbe trovare applicazione la disciplina dell’art. 585 cod. proc. pen. (in talune massime giurisprudenziali si rinviene l’affermazione secondo cui l’impugnazione del decreto di archiviazione del G.I.P. emesso in violazione del contraddittorio è impugnabile senza il rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p.
In effetti detto orientamento giurisprudenziale può trovare applicazione solamente nel caso in cui sia impossibile ancorare il dies a quo per l’impugnazione a una data di conoscenza legale che, in assenza di notificazione, non può essere determinata ma la medesima affermazione non vale invece a svincolare l’impugnabilità del decreto da qualsiasi termine.
La Suprema Corte infatti ha ripetutamente e specificamente affermato che non può ammettersi l’esistenza di provvedimenti la cui impugnabilità sia ammessa in perpetuum, così da lasciarli indefinitamente esposti all’arbitrio della parte legittimata all’impugnazione
La pronuncia in commento non fa che confermare il precedente orientamento delle Sezioni Unite (sentenza dell’11 luglio 2001 n. 34536) che ha statuito che il termine (per l’impugnazione) decorre dal momento in cui l’interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza e che, in difetto di prova contraria, esso va identificato in quello indicato dal ricorrente.
Correttamente la Suprema Corte ha ritenuto che la ricorrente nel caso in commento avesse avuto conoscenza della richiesta di archiviazione a far data dal 27.12.2010 ma abbia proposto ricorso quando già era decorso il termine di quindici giorni stabilito a pena di decadenza per l’impugnazione dei provvedimenti emessi all’esito di procedimento in Camera di Consiglio.
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