
Stalking: la Cassazione sul dies a quo per la proposizione della querela
Con la sentenza n. 17082 del 5 dicembre 2014 (depositata il 23 aprile 2015) la V Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla natura del reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e sulla conseguente decorrenza del dies a quo per la proposizione della querela.
La Corte ha, innanzitutto, ribadito come il delitto di atti persecutori sia un reato abituale di evento a struttura causale e non un reato di mera condotta, come invece aveva sostenuto il ricorrente.
Per la sussistenza di tale reato, ad avviso della dominante giurisprudenza di legittimità, è necessario e sufficiente il verificarsi di uno degli eventi previsti, in via alternativa, dall’art. 612-bis c.p.; il reato di stalking è infatti caratterizzato dalla produzione di un evento di “danno” (consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o nell’ingenerare un per perdurante e grave stato di ansia o di paura) ovvero di un evento di “pericolo” (consistente nel fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona ad esso legata).
Ciò posto, la Corte, per quanto concerne il termine per la presentazione della querela, dopo aver affermato che nessuna rilevanza dev’essere attribuita alle porzioni della condotta che precedono la consumazione dell’illecito, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “il termine utile ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori inizia a decorrere solo dalla avvenuta consumazione del reato, che coincide con “l’evento di danno” consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con “l’evento di pericolo” consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”.

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Per la sussistenza di tale reato, ad avviso della dominante giurisprudenza di legittimità, è necessario e sufficiente il verificarsi di uno degli eventi previsti, in via alternativa, dall’art. 612-bis c.p.; il reato di stalking è infatti caratterizzato dalla produzione di un evento di “danno” (consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o nell’ingenerare un per perdurante e grave stato di ansia o di paura) ovvero di un evento di “pericolo” (consistente nel fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona ad esso legata).
Ciò posto, la Corte, per quanto concerne il termine per la presentazione della querela, dopo aver affermato che nessuna rilevanza dev’essere attribuita alle porzioni della condotta che precedono la consumazione dell’illecito, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “il termine utile ai fini della proposizione della querela per il delitto di atti persecutori inizia a decorrere solo dalla avvenuta consumazione del reato, che coincide con “l’evento di danno” consistente nella alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con “l’evento di pericolo” consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto”.
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