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Società partecipate dalla PA: ente e patrimonio restano privati
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, pronunziandosi a Sezioni Unite, ha affermato l’importante principio secondo cui “Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, bensì quella del giudice ordinario, nelle controversie afferenti la responsabilità per “mala gestio” imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica, laddove il danno di cui si invochi il ristoro sia riferito al patrimonio sociale, restando quest’ultimo privato e separato da quello dei soci, né divenendo una siffatta società essa stessa un ente pubblico, per il solo fatto di essere partecipata da un ente pubblico.”
Con la sentenza in discorso la Suprema Corte, risolvendo un conflitto giurisprudenziale venutosi a creare in passato sull’argomento, ha affermato che una società partecipata da una Pubblica Amministrazione non diventa, solo per tale motivo, un ente pubblico.
La società, infatti, anche in tal caso rimane un ente privato e privato resta anche il suo patrimonio.
Conseguentemente, nel caso in cui il patrimonio sociale sia danneggiato da atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori, non vi è la giurisdizione della Corte dei Conti e la relativa azione di responsabilità andrà proposta dinanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
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Con la sentenza in discorso la Suprema Corte, risolvendo un conflitto giurisprudenziale venutosi a creare in passato sull’argomento, ha affermato che una società partecipata da una Pubblica Amministrazione non diventa, solo per tale motivo, un ente pubblico.
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Conseguentemente, nel caso in cui il patrimonio sociale sia danneggiato da atti di mala gestio posti in essere dagli amministratori, non vi è la giurisdizione della Corte dei Conti e la relativa azione di responsabilità andrà proposta dinanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
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