Diritto civile
Published On: 14 Giugno 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

Simulazione contratto di compravendita: onere prova a carico del compratore

Il Tribunale di Napoli, con la recente sentenza del 21/05/2013 n. 6594, si è espresso in tema di simulazione del contratto di compravendita, sancendo il principio per cui qualora il creditore di una delle parti contraenti proponga l’azione di nullità del contratto per simulazione, l’onere della prova relativa all’avvenuto pagamento del prezzo incombe sull’acquirente, non presentando alcuna efficacia vincolante – nei riguardi del creditore e soggetto terzo rispetto al rapporto inter partes – la dichiarazione contenuta nei rogiti notarili relativa all’avvenuto pagamento del prezzo.

Nel caso de quo, il Giudice ha rilevato che, fermo restando il dettato normativo di cui agli artt. 1417 e 2697 cod. civ., secondo i quali l’onere di provare la simulazione incombe su chi l’allega, tuttavia, qualora la domanda di simulazione venga proposta ex art. 1417 cod. civ. da creditori o da terzi che, in quanto estranei al contratto, non possano fornire la prova scritta, non esistono preclusioni alla prova per testi, essendo pertanto ammessa la prova per presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

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Simulazione contratto di compravendita: onere prova a carico del compratore

Il Tribunale di Napoli, con la recente sentenza del 21/05/2013 n. 6594, si è espresso in tema di simulazione del contratto di compravendita, sancendo il principio per cui qualora il creditore di una delle parti contraenti proponga l’azione di nullità del contratto per simulazione, l’onere della prova relativa all’avvenuto pagamento del prezzo incombe sull’acquirente, non presentando alcuna efficacia vincolante – nei riguardi del creditore e soggetto terzo rispetto al rapporto inter partes – la dichiarazione contenuta nei rogiti notarili relativa all’avvenuto pagamento del prezzo.

Nel caso de quo, il Giudice ha rilevato che, fermo restando il dettato normativo di cui agli artt. 1417 e 2697 cod. civ., secondo i quali l’onere di provare la simulazione incombe su chi l’allega, tuttavia, qualora la domanda di simulazione venga proposta ex art. 1417 cod. civ. da creditori o da terzi che, in quanto estranei al contratto, non possano fornire la prova scritta, non esistono preclusioni alla prova per testi, essendo pertanto ammessa la prova per presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

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