Locazioni e condominio
Published On: 28 Novembre 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Sicurezza impianti: a chi spettano i lavori di manutenzione?

Con sentenza n. 24987/2014 la Corte Suprema si è trovata a dover dirimere una controversia tra un locatore e un conduttore in merito al rimborso delle spese anticipate da quest’ultimo per l’adeguamento dell’immobile locato alla nuova normativa per la sicurezza degli impianti.

Nel contratto di locazione le parti avevano pattuito che tutti i costi della manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti ed il loro adeguamento alla normativa successiva sarebbero rimasti a totale carico della parte conduttrice sicché la domanda della conduttrice non poteva trovare accoglimento. La Corte Suprema rileva poi che, ancora qualora non dovesse trovare applicazione le suddetta clausola contrattuale, la parte locatrice non sarebbe comunque tenuta a sostenere i costi per l’adeguamento delle struttura alle successive disposizioni antincendi poiché: “… gli obblighi previsti dagli artt. 1575 e 1576 c.c. non comprendono l’esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell’autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all’uso convenuto, né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l’esecuzione di tali opere, salva l’applicazione della normativa in tema di miglioramenti” (Cass. 2458/2009).

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Sicurezza impianti: a chi spettano i lavori di manutenzione?

Con sentenza n. 24987/2014 la Corte Suprema si è trovata a dover dirimere una controversia tra un locatore e un conduttore in merito al rimborso delle spese anticipate da quest’ultimo per l’adeguamento dell’immobile locato alla nuova normativa per la sicurezza degli impianti.

Nel contratto di locazione le parti avevano pattuito che tutti i costi della manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti ed il loro adeguamento alla normativa successiva sarebbero rimasti a totale carico della parte conduttrice sicché la domanda della conduttrice non poteva trovare accoglimento. La Corte Suprema rileva poi che, ancora qualora non dovesse trovare applicazione le suddetta clausola contrattuale, la parte locatrice non sarebbe comunque tenuta a sostenere i costi per l’adeguamento delle struttura alle successive disposizioni antincendi poiché: “… gli obblighi previsti dagli artt. 1575 e 1576 c.c. non comprendono l’esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell’autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all’uso convenuto, né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l’esecuzione di tali opere, salva l’applicazione della normativa in tema di miglioramenti” (Cass. 2458/2009).

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