Separazione coniugale, l’omosessualità di un coniuge non determina addebito
Il giudice, per pronunciare sulla separazione dei coniugi, deve verificare l’esistenza – anche in uno solo di essi, ed a prescindere da elementi di addebitabilità – di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza.
In tale modo si è pronunciata la S. C., con sentenza n. 8713/15, depositata in data 29 Aprile 2015. In linea con l’impostazione introdotta dalla Riforma del Diritto di Famiglia del ’75, è stata fornita una interpretazione ancora più estensiva – attenta all’elemento soggettivo – del diritto alla separazione.
Particolare è la fattispecie concreta che ha condotto a tale giurisprudenza. Il Tribunale di Cagliari dichiarò la separazione di due coniugi, addebitandola alla moglie. In sede di gravame, l’Appello escluse l’addebito, essendo stato comprovato un gravissimo stato depressivo della donna, tale da rendere oggettivamente impossibile il prosieguo della convivenza. Ad essa, beneficiaria del trattamento d’invalidità Inps, venne riconosciuto il diritto al mantenimento.
In sede di Cassazione, sulla base del ricorso proposto dal marito, è emerso un particolare motivo di censura: il comportamento della donna – dunque in conclusione la sua patologia psichica – sarebbe stato riconducibile alla sua omosessualità.
Prima di rigettare il ricorso, la S. C. ha precisato come l’asserita tendenza sessuale della donna – lungi dal configurare un potenziale elemento di addebito a suo carico – avrebbe semmai attestato, con ancora maggiore evidenza, l’intollerabilità della convivenza matrimoniale da parte di una persona gay.
Ritenendo le altre censure inammissibili, poiché attinenti al merito, il caso è stato cassato, con compensazione delle spese, ampliando in definitiva il concetto di intollerabilità tra coniugi a fatto intimo, squisitamente individuale, ma soprattutto non catalogabile dal legislatore.
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