Sentenza senza sottoscrizione: correzione materiale non sana nullità
In tema di requisiti della sentenza, la Cassazione penale, sez. II., n.10529/2023, ha statuito che è causa di nullità relativa la mancata apposizione, in calce alla motivazione, della firma del Presidente che ha effettivamente presieduto il collegio nonché l’erronea sottoscrizione, in qualità di Presidente, da parte di un magistrato che non faceva parte di quel collegio.
In motivazione, ha poi precisato che tale nullità è sanabile con la nuova redazione della motivazione e con la nuova sottoscrizione della sentenza.
Ma non finisce qui: gli Ermellini, infatti, sono tornati nuovamente sulla questione appena menzionata con la recente sentenza n. 39840 del 28 settembre 2023, sancendo che la sottoscrizione dell’ordinanza di correzione non sana la nullità della sentenza priva di sottoscrizione.
La questione nasce a fronte di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, avverso la quale, gli imputati – condannati – proponevano ricorso in Cassazione, denunciando la nullità della sentenza, in quanto sottoscritta dal solo Consigliere estensore e non dal Presidente del Collegio, senza che risultasse alcun impedimento di quest’ultimo, a nulla rilevando, in senso contrario, la sottoscrizione da parte del Presidente dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale stampata in calce alla stessa sentenza, posto che la sentenza e l’ordinanza sono provvedimenti distinti, ciascuno dei quali richiede autonoma sottoscrizione.
Motivo pienamente condiviso dalla Suprema Corte, che nella citata sentenza, precisa per l’appunto che “la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata”.
Ciò posto, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con contestuale restituzione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per la rinnovazione dell’atto nullo.
Alla luce della decisione della Suprema Corte, quindi, laddove si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà impugnare un provvedimento decisorio, non sottoscritto da parte del Presidente del collegio, nella misura in cui tale mancata sottoscrizione non sia giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo, nelle forme prevedute dal codice di rito penale.
Dott. Filippo D’Aniello
Sentenza senza sottoscrizione: correzione materiale non sana nullità
In tema di requisiti della sentenza, la Cassazione penale, sez. II., n.10529/2023, ha statuito che è causa di nullità relativa la mancata apposizione, in calce alla motivazione, della firma del Presidente che ha effettivamente presieduto il collegio nonché l’erronea sottoscrizione, in qualità di Presidente, da parte di un magistrato che non faceva parte di quel collegio.
In motivazione, ha poi precisato che tale nullità è sanabile con la nuova redazione della motivazione e con la nuova sottoscrizione della sentenza.
Ma non finisce qui: gli Ermellini, infatti, sono tornati nuovamente sulla questione appena menzionata con la recente sentenza n. 39840 del 28 settembre 2023, sancendo che la sottoscrizione dell’ordinanza di correzione non sana la nullità della sentenza priva di sottoscrizione.
La questione nasce a fronte di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, avverso la quale, gli imputati – condannati – proponevano ricorso in Cassazione, denunciando la nullità della sentenza, in quanto sottoscritta dal solo Consigliere estensore e non dal Presidente del Collegio, senza che risultasse alcun impedimento di quest’ultimo, a nulla rilevando, in senso contrario, la sottoscrizione da parte del Presidente dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale stampata in calce alla stessa sentenza, posto che la sentenza e l’ordinanza sono provvedimenti distinti, ciascuno dei quali richiede autonoma sottoscrizione.
Motivo pienamente condiviso dalla Suprema Corte, che nella citata sentenza, precisa per l’appunto che “la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata”.
Ciò posto, la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con contestuale restituzione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per la rinnovazione dell’atto nullo.
Alla luce della decisione della Suprema Corte, quindi, laddove si verifichi una situazione di questo genere, ben si potrà impugnare un provvedimento decisorio, non sottoscritto da parte del Presidente del collegio, nella misura in cui tale mancata sottoscrizione non sia giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo, nelle forme prevedute dal codice di rito penale.
Dott. Filippo D’Aniello
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