Diritto amministrativo
Published On: 19 Aprile 2013Categories: Articoli, Diritto amministrativoBy

Responsabilità amministrativa degli enti, cosa deve fare il giudice in caso di misure cautelari interdittive

Con decreto legislativo n. 231 del 2001 venne introdotta per la prima volta la responsabilità amministrativa degli enti. L’approvazione di tale decreto ha segnato una rilevante inversione di tendenza, se si considera che fino ad allora il nostro sistema giuridico era fondato sul brocardo latino “societas delinquere non potest”. E’ proprio con la sua introduzione che anche le persone giuridiche possono essere sanzionate.

Con la sentenza n. 10903 del 07 marco 2013, la Suprema Corte ha dettato i criteri che devono essere seguiti dal giudice nel caso di emanazione dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari interdittive, previste nei casi di responsabilità amministrativa degli enti.

Tali criteri sono fondamentalmente due. In primo luogo, la motivazione inerente gli indizi di colpevolezza dell’ente non può concretizzarsi in un mero richiamo di quella addotta nell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti dell’autore (persona fisica) del reato presupposto; in secondo luogo, l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di specificare i motivi per i quali non ha ritenuto rilevanti le tesi della difesa dell’ente.

 

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Responsabilità amministrativa degli enti, cosa deve fare il giudice in caso di misure cautelari interdittive

Con decreto legislativo n. 231 del 2001 venne introdotta per la prima volta la responsabilità amministrativa degli enti. L’approvazione di tale decreto ha segnato una rilevante inversione di tendenza, se si considera che fino ad allora il nostro sistema giuridico era fondato sul brocardo latino “societas delinquere non potest”. E’ proprio con la sua introduzione che anche le persone giuridiche possono essere sanzionate.

Con la sentenza n. 10903 del 07 marco 2013, la Suprema Corte ha dettato i criteri che devono essere seguiti dal giudice nel caso di emanazione dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari interdittive, previste nei casi di responsabilità amministrativa degli enti.

Tali criteri sono fondamentalmente due. In primo luogo, la motivazione inerente gli indizi di colpevolezza dell’ente non può concretizzarsi in un mero richiamo di quella addotta nell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti dell’autore (persona fisica) del reato presupposto; in secondo luogo, l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di specificare i motivi per i quali non ha ritenuto rilevanti le tesi della difesa dell’ente.

 

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