Requisiti morali per la partecipazione ai concorsi pubblici
Il Tar Lazio ha annullato l’esclusione di un candidato da un concorso pubblico. In particolare detta esclusione derivava dalla presunta carenza, in capo al candidato, dei requisiti di moralità e di condotta richiesti dalla normativa di riferimento in quanto lo stesso aveva riportato una condanna con sentenza di un tribunale pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a seguito del suo coinvolgimento in una rissa.
La pena era stata anche sospesa in considerazione della biografia penale del candidato.
Di qui la decisione con la quale è stato espresso il seguente principio giurisprudenziale, ormai consolidato, che: “la rilevanza del fatto penale commesso deve essere valutato autonomamente dall’amministrazione nel procedimento concorsuale”.
Peraltro detto principio assume ancor più rilevanza laddove la sentenza di patteggiamento non può dirsi equivalente alla sentenza di condanna e la non equivalenza si desume dalla funzione stessa dell’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti che non è quella di accertare, con gli effetti propri del giudicato, l’esistenza del reato, bensì quella di risolvere in tempi brevi il procedimento con l’irrogazione della sanzione derivante dall’accordo dalla parti in giudizio approvato dall’autorità giudicante.
Il provvedimento di esclusione è stato così annullato in quanto non ha tenuto conto delle suddette circostanze appoggiando la motivazione sul puro e semplice dato testuale della norma relativa al requisito della moralità con la conseguenza che la “motivazione appare del tutto apodittica e sganciata da una accurata lettura della sentenza penale che ne dovrebbe costituire la base”.
Commento alla sentenza Tar Lazio n. 5587/2011
Studio Scicchitano
Requisiti morali per la partecipazione ai concorsi pubblici
Il Tar Lazio ha annullato l’esclusione di un candidato da un concorso pubblico. In particolare detta esclusione derivava dalla presunta carenza, in capo al candidato, dei requisiti di moralità e di condotta richiesti dalla normativa di riferimento in quanto lo stesso aveva riportato una condanna con sentenza di un tribunale pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a seguito del suo coinvolgimento in una rissa.
La pena era stata anche sospesa in considerazione della biografia penale del candidato.
Di qui la decisione con la quale è stato espresso il seguente principio giurisprudenziale, ormai consolidato, che: “la rilevanza del fatto penale commesso deve essere valutato autonomamente dall’amministrazione nel procedimento concorsuale”.
Peraltro detto principio assume ancor più rilevanza laddove la sentenza di patteggiamento non può dirsi equivalente alla sentenza di condanna e la non equivalenza si desume dalla funzione stessa dell’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti che non è quella di accertare, con gli effetti propri del giudicato, l’esistenza del reato, bensì quella di risolvere in tempi brevi il procedimento con l’irrogazione della sanzione derivante dall’accordo dalla parti in giudizio approvato dall’autorità giudicante.
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