Registrazione tardiva del contratto di affitto: quali le conseguenze?
Con sentenza n. 1597/2014, il Tribunale di Roma conferma un orientamento oramai acquisito nella Sezione VI circa la corretta applicazione dell’art. 3 D.Lgs. n. 23/2011 in relazione all’art. 1 comma 346 della Legge n. 311/2004. La problematica sottoposta al Tribunale di Roma riguarda la validità ed efficacia del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti prima e dopo la registrazione tardiva.
La sanzione di invalidità comminata dall’art. 3 comma 8 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23, richiamante anche l’articolo 1 comma 346 della Legge 30.12.2004 numero 311 e relativo alla nullità dei contratti di locazione non registrati, può inquadrarsi tra le ipotesi di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative. In relazione a tale nullità, il Legislatore ha previsto con il D.Lgs. n. 23/2011 una forma di sanatoria del contratto, attraverso l’integrazione legale ex art. 1339 c.c. ed ex art. 1419 c.c.. In virtù di tale meccanismo, le previsioni dettate dall’art. 3 commi 8 e 9 del detto decreto si sostituiscono al difforme regolamento contrattuale, assicurando così che l’atto di autonomia negoziale, validamente sorto tra le parti, comunque continui, per il principio di conservazione degli atti giuridici, ad essere produttivo di effetti.
Appare preferibile ritenere che la registrazione tardiva valga a sanare la nullità del contratto di locazione con efficacia ex tunc anche in relazione alla circostanza che, a seguito ed a causa della registrazione tardiva del contratto ed a decorrere da questa, le corrispondenti pattuizioni in punto di durata del rapporto, di rinnovo e di determinazione del canone, sono sostituite da quelle dettate dalla stessa normativa più volte citata.
Alla luce delle dette considerazioni, può assumersi che: a) per il periodo antecedente alla registrazione resta fermo ed è dovuto il canone convenzionalmente pattuito; b) per il periodo successivo alle registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre adeguamento nei termini sopra detti, e tiene luogo del canone convenzionale.
Registrazione tardiva del contratto di affitto: quali le conseguenze?
Con sentenza n. 1597/2014, il Tribunale di Roma conferma un orientamento oramai acquisito nella Sezione VI circa la corretta applicazione dell’art. 3 D.Lgs. n. 23/2011 in relazione all’art. 1 comma 346 della Legge n. 311/2004. La problematica sottoposta al Tribunale di Roma riguarda la validità ed efficacia del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti prima e dopo la registrazione tardiva.
La sanzione di invalidità comminata dall’art. 3 comma 8 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23, richiamante anche l’articolo 1 comma 346 della Legge 30.12.2004 numero 311 e relativo alla nullità dei contratti di locazione non registrati, può inquadrarsi tra le ipotesi di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative. In relazione a tale nullità, il Legislatore ha previsto con il D.Lgs. n. 23/2011 una forma di sanatoria del contratto, attraverso l’integrazione legale ex art. 1339 c.c. ed ex art. 1419 c.c.. In virtù di tale meccanismo, le previsioni dettate dall’art. 3 commi 8 e 9 del detto decreto si sostituiscono al difforme regolamento contrattuale, assicurando così che l’atto di autonomia negoziale, validamente sorto tra le parti, comunque continui, per il principio di conservazione degli atti giuridici, ad essere produttivo di effetti.
Appare preferibile ritenere che la registrazione tardiva valga a sanare la nullità del contratto di locazione con efficacia ex tunc anche in relazione alla circostanza che, a seguito ed a causa della registrazione tardiva del contratto ed a decorrere da questa, le corrispondenti pattuizioni in punto di durata del rapporto, di rinnovo e di determinazione del canone, sono sostituite da quelle dettate dalla stessa normativa più volte citata.
Alla luce delle dette considerazioni, può assumersi che: a) per il periodo antecedente alla registrazione resta fermo ed è dovuto il canone convenzionalmente pattuito; b) per il periodo successivo alle registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre adeguamento nei termini sopra detti, e tiene luogo del canone convenzionale.
Recent posts.
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]
Recent posts.
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]

