
Procedimento amministrativo, quando non è obbligatorio comunicare l'avvio
Nell’ambito del procedimento amministrativo, perché sia garantito il rispetto delle regole di trasparenza e efficienza dell’agire amministrativo, quando l’amministrazione avvia un qualsiasi procedimento a carico del privato, questi deve essere coinvolto nell’ambito dello stesso attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 91 del 10/01/2013, ha stabilito che la comunicazione dell’avvio del procedimento può non esser inviata qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso (in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 7 della L. 241/1990).
Tuttavia tali esigenze devo essere esternate mediante una motivazione idonea a dimostrare che, a causa dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione, potrebbe essere compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico, cui il provvedimento è rivolto.
In altri termini, nell’ambito del provvedimento non è sufficiente un generico richiamo ad esigenze di celerità o a mere difficoltà operative, ma è necessario un oggettivo impedimento, capace, cioè, di compromettere l’interesse pubblico di volta in volta perseguito che dovrà essere adeguatamente esplicitato dalla Pubblica Amministrazione.

Procedimento amministrativo, quando non è obbligatorio comunicare l'avvio
Nell’ambito del procedimento amministrativo, perché sia garantito il rispetto delle regole di trasparenza e efficienza dell’agire amministrativo, quando l’amministrazione avvia un qualsiasi procedimento a carico del privato, questi deve essere coinvolto nell’ambito dello stesso attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 91 del 10/01/2013, ha stabilito che la comunicazione dell’avvio del procedimento può non esser inviata qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso (in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 7 della L. 241/1990).
Tuttavia tali esigenze devo essere esternate mediante una motivazione idonea a dimostrare che, a causa dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione, potrebbe essere compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico, cui il provvedimento è rivolto.
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