
Presupposti della lottizzazione abusiva a scopo edilizio
Con la sentenza in commento è stata decisa l’impugnazione di una determinazione dirigenziale di un comune con la quale si è interrotta una presunta attività di lottizzazione a scopo edilizio. La vicenda nasce dalla vendita unitaria di un terreno da parte di un soggetto ad una pluralità di soggetti acquirenti.
Il Tar Lazio ha invece ritenuto, annullando il provvedimento impugnato, che in realtà solo la presenza di alcune caratteristiche determinate dalla legge può configurare l’ipotesi di lottizzazione abusiva.
In particolare l’art. 18 della legge n. 47/1985, le cui disposizioni sono attualmente contenute nell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, qualifica quali lottizzazioni abusive materiali di terreni a scopo edificatorio le ipotesi in cui vengano “iniziate le opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”.
La predetta norma delinea le caratteristiche della lottizzazione abusiva negoziale a scopo edilizio che attengono, appunto, ai casi in cui la trasformazione “venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
Nel caso di specie quindi la pura vendita, per mere ragioni di convenienza, da un soggetto ad una pluralità di soggetti che comunque non hanno realizzato alcuna trasformazione del territorio e/o edilizia, non può in alcun modo considerarsi attività lottizzatoria a scopo edilizio.
Commento alla sentenza Tar Lazio n. 34399/2010
Studio Scicchitano

Presupposti della lottizzazione abusiva a scopo edilizio
Con la sentenza in commento è stata decisa l’impugnazione di una determinazione dirigenziale di un comune con la quale si è interrotta una presunta attività di lottizzazione a scopo edilizio. La vicenda nasce dalla vendita unitaria di un terreno da parte di un soggetto ad una pluralità di soggetti acquirenti.
Il Tar Lazio ha invece ritenuto, annullando il provvedimento impugnato, che in realtà solo la presenza di alcune caratteristiche determinate dalla legge può configurare l’ipotesi di lottizzazione abusiva.
In particolare l’art. 18 della legge n. 47/1985, le cui disposizioni sono attualmente contenute nell’art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, qualifica quali lottizzazioni abusive materiali di terreni a scopo edificatorio le ipotesi in cui vengano “iniziate le opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione”.
La predetta norma delinea le caratteristiche della lottizzazione abusiva negoziale a scopo edilizio che attengono, appunto, ai casi in cui la trasformazione “venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
Nel caso di specie quindi la pura vendita, per mere ragioni di convenienza, da un soggetto ad una pluralità di soggetti che comunque non hanno realizzato alcuna trasformazione del territorio e/o edilizia, non può in alcun modo considerarsi attività lottizzatoria a scopo edilizio.
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