Published On: 17 Luglio 2016Categories: Alessandro Rucci, Articoli, Diritto civileBy

Pensione d'invalidità: prima casa non va conteggiata

È quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 14026/2016, depositata l’8 luglio.

Il fatto riguardava l’impugnazione, da parte dell’Inps, della sentenza di appello che riconosceva la detraibilità della casa di abitazione ai fini fiscali per l’erogazione della prestazione previdenziale.

Con un unico motivo, l’Inps deduceva che, per l’erogazione della pensione de qua, ciò che rileva è “il reddito assoggettabile ad Irpef e quindi anche il reddito della casa di abitazione (…) mentre soltanto ai fini della determinazione dell’imposta in ambito fiscale rileva il c.d. reddito complessivo che deve essere diminuito degli oneri deducibili e quindi del reddito della casa di abitazione principale”.

La Suprema Corte ha, invece, ribadito che “la questione è stata già oggetto di numerose pronunce di questa Corte” e che “ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione”.

Il ricorso è stato, dunque, rigettato in quanto infondato.

Dott. Alessandro Rucci

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Pensione d'invalidità: prima casa non va conteggiata

È quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 14026/2016, depositata l’8 luglio.

Il fatto riguardava l’impugnazione, da parte dell’Inps, della sentenza di appello che riconosceva la detraibilità della casa di abitazione ai fini fiscali per l’erogazione della prestazione previdenziale.

Con un unico motivo, l’Inps deduceva che, per l’erogazione della pensione de qua, ciò che rileva è “il reddito assoggettabile ad Irpef e quindi anche il reddito della casa di abitazione (…) mentre soltanto ai fini della determinazione dell’imposta in ambito fiscale rileva il c.d. reddito complessivo che deve essere diminuito degli oneri deducibili e quindi del reddito della casa di abitazione principale”.

La Suprema Corte ha, invece, ribadito che “la questione è stata già oggetto di numerose pronunce di questa Corte” e che “ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione”.

Il ricorso è stato, dunque, rigettato in quanto infondato.

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