Diritto amministrativo
Published On: 16 Settembre 2013Categories: Articoli, Diritto amministrativoBy

Paghi entro 5 giorni? Multa ridotta del 30%

Il c.d. Decreto del Fare ha modificato l’art. 202 del codice della strada introducendo la possibilità, per i trasgressori del Codice della Strada, di beneficiare di una riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria qualora il pagamento della sanzione sia effettuato nel termine di 5 giorni dalla contestazione ovvero dalla notificazione del verbale.

La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal codice della strada, ivi incluse quelle di cui all’art.195, comma 2-bis C.d.S., per le quali le sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l’infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi:

  • violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta
  • violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza)
  • violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall’art. 193, c.4, C.d.S. – mancanza di assicurazione -)
  • violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

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Paghi entro 5 giorni? Multa ridotta del 30%

Il c.d. Decreto del Fare ha modificato l’art. 202 del codice della strada introducendo la possibilità, per i trasgressori del Codice della Strada, di beneficiare di una riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria qualora il pagamento della sanzione sia effettuato nel termine di 5 giorni dalla contestazione ovvero dalla notificazione del verbale.

La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal codice della strada, ivi incluse quelle di cui all’art.195, comma 2-bis C.d.S., per le quali le sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l’infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi:

  • violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta
  • violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza)
  • violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall’art. 193, c.4, C.d.S. – mancanza di assicurazione -)
  • violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

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