Diritti dei consumatori
Published On: 8 Luglio 2013Categories: Articoli, Tutela dei consumatoriBy

Nullo accertamento da studi di settore se non c'è prima contraddittorio col contribuente

La Corte di Cassazione con la sentenza del 31 maggio 2013, n. 13773 ribadisce che l’avviso di accertamento fondato sullo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standars dei parametri o degli studi di settore è nullo qualora non preceduto dal contraddittorio con il contribuente.

Infatti, ricordano gli ermellini, in tale sede, il contribuente «ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard”».

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Nullo accertamento da studi di settore se non c'è prima contraddittorio col contribuente

La Corte di Cassazione con la sentenza del 31 maggio 2013, n. 13773 ribadisce che l’avviso di accertamento fondato sullo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standars dei parametri o degli studi di settore è nullo qualora non preceduto dal contraddittorio con il contribuente.

Infatti, ricordano gli ermellini, in tale sede, il contribuente «ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard”».

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