Minori portatori di handicap: la sentenza del Consiglio di Stato sul diritto all’istruzione
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5428 depositata in data 1 dicembre 2015 torna a pronunciarsi sul diritto all’istruzione del minore portatore di handicap.
Nel caso di specie, i genitori di un alunno disabile avevano impugnato innanzi al tribunale amministrativo il provvedimento con il quale il Dirigente dell’istituto scolastico assegnava, in riduzione rispetto all’anno scolastico precedente, un insegnante di sostegno al figlio solo per undici ore settimanali.
I ricorrenti chiedevano altresì la condanna dell’amministrazione all’assegnazione del sostegno in rapporto di 1:1 ovvero per 24 ore settimanali, previo accertamento del relativo diritto, nonché la condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale amministrativo, con sentenza 8 novembre 2013, n. 519, rigettava il ricorso.
Il Consiglio di Stato, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha annullato il provvedimento per insufficiente motivazione.
Ed infatti, «il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.».
In particolare, «l’istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno» (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317).
A parere del Collegio, nel caso di specie, risultava dai documenti in atti che il minore fosse «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita», essendo affetto da «un autismo grave con totale incapacità di attenzione».
Tale quadro clinico, precisa il Consiglio di Stato, avrebbe richiesto una rigorosa indicazione (carente nel caso di specie) da parte del Dirigente scolastico delle ragioni per le quali non fosse necessario assicurare al minore una tutela piena nella misura richiesta.

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Nel caso di specie, i genitori di un alunno disabile avevano impugnato innanzi al tribunale amministrativo il provvedimento con il quale il Dirigente dell’istituto scolastico assegnava, in riduzione rispetto all’anno scolastico precedente, un insegnante di sostegno al figlio solo per undici ore settimanali.
I ricorrenti chiedevano altresì la condanna dell’amministrazione all’assegnazione del sostegno in rapporto di 1:1 ovvero per 24 ore settimanali, previo accertamento del relativo diritto, nonché la condanna al risarcimento del danno.
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Il Consiglio di Stato, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha annullato il provvedimento per insufficiente motivazione.
Ed infatti, «il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.».
In particolare, «l’istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno» (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317).
A parere del Collegio, nel caso di specie, risultava dai documenti in atti che il minore fosse «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita», essendo affetto da «un autismo grave con totale incapacità di attenzione».
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