Locazioni e condominio
Published On: 10 Marzo 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Manutenzione e riparazioni condominio: l'amministratore è necessario rappresentante

La Cassazione, con la sentenza in commento, in materia di condominio, ha esaminato un caso relativo alle spese per la manutenzione e la riparazione degli edifici. L’amministratore di condominio assume la qualità di necessario rappresentante sia verso terzi sia verso la collettività dei condomini e per tali ragioni deve essere considerato unico referente dei pagamenti di obbligazioni verso terzi. Questo è, in sintesi, quanto ha affermato la Suprema Corte con la sentenza in epigrafe.

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio con una citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli di un condomino a cui veniva richiesto di partecipare al pagamento delle spese inerenti al corrispettivo di un contratto di appalto intercorso tra il condominio ed una società cooperativa. Secondo gli Ermellini, che alla fine hanno rigettato il ricorso, si deve in ogni caso considerare: “…che va affermato il principio secondo il quale, ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini – attinenti alle parti comuni -, l’amministratore dello stesso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all’interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino”.

La sentenza che pubblichiamo sembra contraddire la sentenza n°9148/08 della stessa Corte a Sezioni Unite che ha sancito il principio della parziarietà del debito condominiale nei confronti di terzi creditori.

In attesa di ulteriori valutazioni giurisprudenziali ci limitiamo a pubblicare la sentenza che riteniamo sia destinata a creare ulteriore confusione interpretativa nel mondo condominiale.

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Manutenzione e riparazioni condominio: l'amministratore è necessario rappresentante

La Cassazione, con la sentenza in commento, in materia di condominio, ha esaminato un caso relativo alle spese per la manutenzione e la riparazione degli edifici. L’amministratore di condominio assume la qualità di necessario rappresentante sia verso terzi sia verso la collettività dei condomini e per tali ragioni deve essere considerato unico referente dei pagamenti di obbligazioni verso terzi. Questo è, in sintesi, quanto ha affermato la Suprema Corte con la sentenza in epigrafe.

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio con una citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli di un condomino a cui veniva richiesto di partecipare al pagamento delle spese inerenti al corrispettivo di un contratto di appalto intercorso tra il condominio ed una società cooperativa. Secondo gli Ermellini, che alla fine hanno rigettato il ricorso, si deve in ogni caso considerare: “…che va affermato il principio secondo il quale, ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini – attinenti alle parti comuni -, l’amministratore dello stesso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all’interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino”.

La sentenza che pubblichiamo sembra contraddire la sentenza n°9148/08 della stessa Corte a Sezioni Unite che ha sancito il principio della parziarietà del debito condominiale nei confronti di terzi creditori.

In attesa di ulteriori valutazioni giurisprudenziali ci limitiamo a pubblicare la sentenza che riteniamo sia destinata a creare ulteriore confusione interpretativa nel mondo condominiale.

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