Legittimazione passiva, i limiti per l’Amministratore del Condominio
Con sentenza n. 25634/2014 la Corte Suprema si trova a dover rispondere ad un quesito relativo all’ampiezza della legittimazione passiva dell’amministratore di un condominio.
Secondo gli Ermellini la legittimazione passiva dell’amministratore, prevista dall’art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini (Cass. 17/12/2013 n. 28141, Cass. S.U. 25454/2013; Cass. 13/12/2006 n. 26681).
Tale soluzione è suffragata sia da un dato testuale ossia il disposto del comma 2 dell’art. 1131 c.c secondo cui l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, sia dalla ratio del medesimo articolo che va individuata nella esigenza di rendere più agevole ai condomini (o ai terzi) la instaurazione dei giudizi aventi ad oggetto le parti comuni dell’edificio, considerando legittimato passivo il solo amministratore, senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
Legittimazione passiva, i limiti per l’Amministratore del Condominio
Con sentenza n. 25634/2014 la Corte Suprema si trova a dover rispondere ad un quesito relativo all’ampiezza della legittimazione passiva dell’amministratore di un condominio.
Secondo gli Ermellini la legittimazione passiva dell’amministratore, prevista dall’art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini (Cass. 17/12/2013 n. 28141, Cass. S.U. 25454/2013; Cass. 13/12/2006 n. 26681).
Tale soluzione è suffragata sia da un dato testuale ossia il disposto del comma 2 dell’art. 1131 c.c secondo cui l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, sia dalla ratio del medesimo articolo che va individuata nella esigenza di rendere più agevole ai condomini (o ai terzi) la instaurazione dei giudizi aventi ad oggetto le parti comuni dell’edificio, considerando legittimato passivo il solo amministratore, senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 5448/2026 la Cassazione chiarisce che l’errore dell’avvocato non basta, ma occorre provare che senza quell’errore si sarebbe vinto la causa. Preliminarmente occorre evidenziare che la responsabilità professionale dell'avvocato si configura in caso [...]
Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da [...]
Ci sono anniversari che si festeggiano con un brindisi. Poi ci sono quelli che si raccontano. Il trentennale del Prof. Avv. Sergio Scicchitano come Avvocato Cassazionista appartiene alla seconda categoria. Non un traguardo da celebrare [...]
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 5448/2026 la Cassazione chiarisce che l’errore dell’avvocato non basta, ma occorre provare che senza quell’errore si sarebbe vinto la causa. Preliminarmente occorre evidenziare che la responsabilità professionale dell'avvocato si configura in caso [...]
Con una recente pronuncia depositata il 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, chiarendo alcuni importanti profili relativi alla responsabilità risarcitoria derivante da [...]

