Le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci
Il Tribunale di Roma rigetta la domanda proposta dal fallimento nei confronti degli amministratori della società dichiarando cessata la materia del contendere.
Con la sentenza in esame il tribunale stabilisce che chi promuove un’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci deve provare l’atto doloso o colposo di mala gestio degli amministratori, la produzione di un danno, il nesso di causalità tra l’atto ed il danno, l’omessa o insufficiente vigilanza dei sindaci nonché in ultimo, ma non per importanza, il fatto che, secondo la comune esperienza, se la vigilanza vi fosse stata il danno non si sarebbe prodotto.
Il tribunale sottolinea che la responsabilità degli amministratori è personale e specifica per ciascun singolo atto da essi compiuto e pertanto il relativo danno dovrà essere non solo indicato ed individuato bensì dovrà essere colto e provato il nesso eziologico che correla l’atto al danno.
Aggiunge, infine, che una eventuale lacunosità probatoria in riferimento ai predetti elementi non potrà essere colmata da una consulenza che avrebbe solo contenuto e valenza esplorativa.
Commento alla sentenza n. 26147/2006 emessa dal tribunale Civile di Roma – sezione III
Sergio Scicchitano
Le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci
Il Tribunale di Roma rigetta la domanda proposta dal fallimento nei confronti degli amministratori della società dichiarando cessata la materia del contendere.
Con la sentenza in esame il tribunale stabilisce che chi promuove un’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci deve provare l’atto doloso o colposo di mala gestio degli amministratori, la produzione di un danno, il nesso di causalità tra l’atto ed il danno, l’omessa o insufficiente vigilanza dei sindaci nonché in ultimo, ma non per importanza, il fatto che, secondo la comune esperienza, se la vigilanza vi fosse stata il danno non si sarebbe prodotto.
Il tribunale sottolinea che la responsabilità degli amministratori è personale e specifica per ciascun singolo atto da essi compiuto e pertanto il relativo danno dovrà essere non solo indicato ed individuato bensì dovrà essere colto e provato il nesso eziologico che correla l’atto al danno.
Aggiunge, infine, che una eventuale lacunosità probatoria in riferimento ai predetti elementi non potrà essere colmata da una consulenza che avrebbe solo contenuto e valenza esplorativa.
Commento alla sentenza n. 26147/2006 emessa dal tribunale Civile di Roma – sezione III
Sergio Scicchitano
Recent posts.
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]
Nel panorama giudiziario italiano, il contenzioso tributario rappresenta da anni una delle principali “zavorre” della Corte di Cassazione. Una quota rilevante dei ricorsi iscritti ogni anno riguarda, infatti, controversie fiscali, con un impatto assai significativo [...]
Il dibattito sulla riforma istituzionale ha raggiunto un punto di snodo cruciale. Le posizioni contrapposte non riguardano solo la gestione del potere, ma toccano l'architettura stessa dello Stato e l'unità del Paese. Nell'ultimo appuntamento di [...]
Recent posts.
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]
Nel panorama giudiziario italiano, il contenzioso tributario rappresenta da anni una delle principali “zavorre” della Corte di Cassazione. Una quota rilevante dei ricorsi iscritti ogni anno riguarda, infatti, controversie fiscali, con un impatto assai significativo [...]

