Diritto fallimentare
Published On: 8 Giugno 2015Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

L'istanza ex art. 611 c.p.c.

Il Procuratore del creditore procedente, a conclusione del procedimento esecutivo per consegna o per rilascio, ha la possibilità di chiedere al Giudice dell’Esecuzione la liquidazione dei compensi e delle spese anticipate secondo la formula che segue:

– Istanza ex art. 611 c.p.c.

Non senza segnalare che:

– il potere di liquidazione del giudice riguarda non solo le spese ”vive” anticipate dall’istante, ma anche i compensi spettanti al difensore;

– il decreto che provvede è impugnabile nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

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L'istanza ex art. 611 c.p.c.

Il Procuratore del creditore procedente, a conclusione del procedimento esecutivo per consegna o per rilascio, ha la possibilità di chiedere al Giudice dell’Esecuzione la liquidazione dei compensi e delle spese anticipate secondo la formula che segue:

– Istanza ex art. 611 c.p.c.

Non senza segnalare che:

– il potere di liquidazione del giudice riguarda non solo le spese ”vive” anticipate dall’istante, ma anche i compensi spettanti al difensore;

– il decreto che provvede è impugnabile nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

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