Published On: 8 Dicembre 2015Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

L’invito alla negoziazione assistita

L’art. 2 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014 n. 132 (in Gazz. Uff., 12 settembre 2014, n. 212) convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 denominato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha introdotto nel Ns. ordinamento l’istituto della “Convenzione di negoziazione assistita” ossia un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.

L’avvocato che intende invitare la controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita deve redigere la seguente lettera secondo la formula che segue:

Invito alla negoziazione assistita.

Non senza segnalare che:

-L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;

-La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito;

-Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ovvero proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, deve, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;

-L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata previsto dalle parti o dalla legge (tre mesi). Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito;

-Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando sono decorsi tre mesi;

-L’obbligo di formulare l’invito non si applica ai seguenti procedimenti:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

-L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

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L’invito alla negoziazione assistita

L’art. 2 del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014 n. 132 (in Gazz. Uff., 12 settembre 2014, n. 212) convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 denominato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha introdotto nel Ns. ordinamento l’istituto della “Convenzione di negoziazione assistita” ossia un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.

L’avvocato che intende invitare la controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita deve redigere la seguente lettera secondo la formula che segue:

Invito alla negoziazione assistita.

Non senza segnalare che:

-L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;

-La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito;

-Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ovvero proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, deve, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;

-L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata previsto dalle parti o dalla legge (tre mesi). Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito;

-Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando sono decorsi tre mesi;

-L’obbligo di formulare l’invito non si applica ai seguenti procedimenti:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

-L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

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