Diritto fallimentare
Published On: 21 Novembre 2014Categories: Articoli, Formulario, Formulario PenaleBy

La formula della settimana: l'atto di appello penale

Il difensore dell’imputato (o anche l’imputato personalmente) può appellare la sentenza di primo grado secondo la formula che segue:

Atto di appello.

Non senza segnalare che:

L’appello si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso ed il giudice che lo ha emesso. Devono essere altresì enunciati i capi o i punti della sentenza impugnata, le richiesta ed i motivi (con la specifica indicazione delle ragioni di diritto  e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta);

– I termini per la proposizione dell’impugnazione e la loro decorrenza sono stabiliti dall’art. 585 c.p.p. a pena di decadenza;

– Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati motivi aggiunti nella cancelleria del giudice dell’appello;

– Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena della ammenda;

– L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

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Il difensore dell’imputato (o anche l’imputato personalmente) può appellare la sentenza di primo grado secondo la formula che segue:

Atto di appello.

Non senza segnalare che:

L’appello si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso ed il giudice che lo ha emesso. Devono essere altresì enunciati i capi o i punti della sentenza impugnata, le richiesta ed i motivi (con la specifica indicazione delle ragioni di diritto  e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta);

– I termini per la proposizione dell’impugnazione e la loro decorrenza sono stabiliti dall’art. 585 c.p.p. a pena di decadenza;

– Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati motivi aggiunti nella cancelleria del giudice dell’appello;

– Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena della ammenda;

– L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

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