
La comparsa conclusionale
Il codice di rito prevede che, quando il giudice istruttore rimette la causa in decisione, quest’ultimo deve invitare le parti a precisare davanti a lui le conclusioni e conseguentemente assegnare i termini di cui all’art. 190 c.p.c. di giorni 60 dall’udienza per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi giorni 20 per il deposito della memoria di replica. L’avvocato che intende argomentare e sostenere le ragioni che fondano la domanda svolta in giudizio deve redigere un atto secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
– La comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni proposte sicché eventuali questioni nuove prospettate per la prima volta sono inammissibili;
– La comparsa conclusionale non può contenere conclusioni diverse da quelle già formulate, né si possono allegare documenti non prodotti in precedenza nei termini stabiliti dal codice di rito.

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