Diritto fallimentare
Published On: 11 Settembre 2015Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

Il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione

Le condizioni contenute nella sentenza di separazione o in un provvedimento di omologazione della separazione consensuale o ancora in un provvedimento che già in precedenza aveva modificato le condizioni, possono essere, in ogni momento, per giustificati motivi, revocate o modificate dal Tribunale su istanza di uno solo o di entrambi i coniugi.

Qualora il sopraggiungere di nuove circostanze di fatto o di diritto giustifichino la modifica delle condizioni di separazioni uno dei coniugi, o entrambi, dovrà fare istanza al Tribunale secondo la formula che segue:

ricorso ai sensi dell’ex art. 710 c.p.c.

Non senza segnalare che;

– il DL 132/2014 ha previsto la possibilità per i coniugi di concordare una modifica delle loro condizioni di separazione tramite una procedura facoltativa alternativa a quella giudiziale: la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

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Il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione

Le condizioni contenute nella sentenza di separazione o in un provvedimento di omologazione della separazione consensuale o ancora in un provvedimento che già in precedenza aveva modificato le condizioni, possono essere, in ogni momento, per giustificati motivi, revocate o modificate dal Tribunale su istanza di uno solo o di entrambi i coniugi.

Qualora il sopraggiungere di nuove circostanze di fatto o di diritto giustifichino la modifica delle condizioni di separazioni uno dei coniugi, o entrambi, dovrà fare istanza al Tribunale secondo la formula che segue:

ricorso ai sensi dell’ex art. 710 c.p.c.

Non senza segnalare che;

– il DL 132/2014 ha previsto la possibilità per i coniugi di concordare una modifica delle loro condizioni di separazione tramite una procedura facoltativa alternativa a quella giudiziale: la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

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