Diritti dei consumatori
Published On: 26 Giugno 2013Categories: Articoli, Tutela dei consumatoriBy

Insidie stradali: obbligo sicurezza a carico del gestore del tratto

Il gestore della strada pubblica, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti una situazione di pericolo occulto per l’utente, dando luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.

E’ onere dell’ente gestore del tratto stradale effettuare quegli interventi di mantenimento volti ad evitare il formarsi delle c.d. “insidie”, intendendosi con questo termine quel pericolo occulto, non visibile e non prevedibile idoneo a causare danni all’utente.

L’insidia stradale, d’altronde, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica. La norma di riferimento rimane quindi sempre l’art. 2043 c.c., e la colpa dell’ente gestore consiste nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa.

Il rapporto particolare che si viene ad instaurare tra l’utilizzatore ed il gestore del tratto stradale fa sì che in capo al primo si venga a creare un affidamento circa la sicurezza di percorrenza del tratto stradale in oggetto.

Il mancato rispetto di tale obbligo da parte del soggetto responsabile è causa di risarcimento del danno in forza del principio fondante del “neminem laedere”.

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Insidie stradali: obbligo sicurezza a carico del gestore del tratto

Il gestore della strada pubblica, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti una situazione di pericolo occulto per l’utente, dando luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale.

E’ onere dell’ente gestore del tratto stradale effettuare quegli interventi di mantenimento volti ad evitare il formarsi delle c.d. “insidie”, intendendosi con questo termine quel pericolo occulto, non visibile e non prevedibile idoneo a causare danni all’utente.

L’insidia stradale, d’altronde, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un’autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica. La norma di riferimento rimane quindi sempre l’art. 2043 c.c., e la colpa dell’ente gestore consiste nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa.

Il rapporto particolare che si viene ad instaurare tra l’utilizzatore ed il gestore del tratto stradale fa sì che in capo al primo si venga a creare un affidamento circa la sicurezza di percorrenza del tratto stradale in oggetto.

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