Diritto penale
Published On: 22 Agosto 2012Categories: Articoli, Diritto PenaleBy

Individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie in materia di diffamazione

Il Tribunale di Roma ha di recente confermato un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di individuazione del Giudice territorialmente competente a decidere controversie in materia di diffamazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

Nella controversia in oggetto la parte convenuta, autrice della diffamazione lamentata dall’attore, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del luogo di sua residenza, con ciò invocando l’applicazione del generale foro del convenuto.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto di dovere respingere l’eccezione sul presupposto che la competenza territoriale era correttamente stata incardinata per avere l’attore proprio a Roma il centro dei suoi affari ed interessi, vale a dire il suo domicilio.

A detta conclusione il tribunale è giunto in ragione del fatto che ormai da tempo è pacifico in giurisprudenza il principio per il quale, in caso di diffamazione commessa attraverso i mezzi di informazione di massa, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il danneggiato ha il proprio domicilio (essendo questo il luogo in cui si producono gli effetti lesivi dell’offesa arrecata) o, in alternativa, la propria residenza; tanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009.

Giova sottolineare che a detta conclusione la Suprema Corte è giunta al fine di conferire unicità di disciplina per tutte le controversie in materia di diffamazione attraverso i mezzi di massa che, in precedenza, a seconda dello strumento diffamatorio utilizzato, radicavano in modo diverso la competenza territoriale in capo all’Autorità Giudiziaria.

In buona sostanza in precedenza i criteri di determinazione della competenza territoriale erano molteplici vale a dire: in caso di diffamazione a mezzo stampa, la competenza territoriale veniva radicata nel luogo di edizione dello stampato; per la diffamazione commessa attraverso i mezzi televisivi, la competenza territoriale veniva radicata nel luogo in cui la trasmissione televisiva veniva registrata; in caso di diffamazione a mezzo internet, la competenza territoriale veniva radicata nel luogo di residenza del danneggiato, e così via.

Stante proprio la disparità di trattamento appena evidenziata, la Suprema Corte, anche al fine di dirimere contrasti giurisprudenziali in materia, ha deciso di elaborare un sistema unico di individuazione del giudice territorialmente competente per tutte le controversie in materia di diffamazione, così utilizzando appunto come criterio unico il domicilio in alternativa la residenza del danneggiato quale luogo in cui si verifica l’evento lesivo.

Ordinanza 29.02.2012 – Tribunale Civile di Roma N.R.G. 17526/11

 

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Il Tribunale di Roma ha di recente confermato un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di individuazione del Giudice territorialmente competente a decidere controversie in materia di diffamazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

Nella controversia in oggetto la parte convenuta, autrice della diffamazione lamentata dall’attore, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del luogo di sua residenza, con ciò invocando l’applicazione del generale foro del convenuto.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto di dovere respingere l’eccezione sul presupposto che la competenza territoriale era correttamente stata incardinata per avere l’attore proprio a Roma il centro dei suoi affari ed interessi, vale a dire il suo domicilio.

A detta conclusione il tribunale è giunto in ragione del fatto che ormai da tempo è pacifico in giurisprudenza il principio per il quale, in caso di diffamazione commessa attraverso i mezzi di informazione di massa, la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il danneggiato ha il proprio domicilio (essendo questo il luogo in cui si producono gli effetti lesivi dell’offesa arrecata) o, in alternativa, la propria residenza; tanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009.

Giova sottolineare che a detta conclusione la Suprema Corte è giunta al fine di conferire unicità di disciplina per tutte le controversie in materia di diffamazione attraverso i mezzi di massa che, in precedenza, a seconda dello strumento diffamatorio utilizzato, radicavano in modo diverso la competenza territoriale in capo all’Autorità Giudiziaria.

In buona sostanza in precedenza i criteri di determinazione della competenza territoriale erano molteplici vale a dire: in caso di diffamazione a mezzo stampa, la competenza territoriale veniva radicata nel luogo di edizione dello stampato; per la diffamazione commessa attraverso i mezzi televisivi, la competenza territoriale veniva radicata nel luogo in cui la trasmissione televisiva veniva registrata; in caso di diffamazione a mezzo internet, la competenza territoriale veniva radicata nel luogo di residenza del danneggiato, e così via.

Stante proprio la disparità di trattamento appena evidenziata, la Suprema Corte, anche al fine di dirimere contrasti giurisprudenziali in materia, ha deciso di elaborare un sistema unico di individuazione del giudice territorialmente competente per tutte le controversie in materia di diffamazione, così utilizzando appunto come criterio unico il domicilio in alternativa la residenza del danneggiato quale luogo in cui si verifica l’evento lesivo.

Ordinanza 29.02.2012 – Tribunale Civile di Roma N.R.G. 17526/11

 

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