Incidenti stradali: la valenza probatoria del CID
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione (Sentenza n. 21161/2013) si sofferma sul tema della valenza probatoria della constatazione amichevole di incidente.
Nel caso di specie, in particolare, il presunto danneggiato di incidente stradale aveva proposto azione di risarcimento danni avverso la compagnia assicurativa debitrice, unitamente al conducente del veicolo avversario; i giudici sia di prime cure che dell’appello, avevano respinto la domanda sulla base del fatto che “non poteva essere riconosciuta una valenza probatoria decisiva alla constatazione amichevole del sinistro (CID) in quanto nella specie tale documento non conteneva una dettagliata descrizione dell’incidente“. Lo scontro sarebbe avvenuto, secondo le informazioni ivi riportate, all’incrocio tra due strade che nella realtà sono invece parallele. Inoltre, il teste citato dall’interessato non è stato in grado di identificare in modo preciso il luogo dell’accaduto.
Gli ermellini, nel dichiarare inammissibile il ricorso in quanto volto a rimettere in discussione il merito della vicenda, attraverso una nuova valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità, ritengono che i giudici del merito siano giunti alle proprie conclusioni “attraverso una valutazione di incoerenza complessiva del quadro probatorio” e che “Ogni valutazione sulla portata confessoria della CID – la quale, comunque, nel caso di specie, era oggetto di libera valutazione nei confronti del responsabile e dell’assicuratore, in base ai principi di cui alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte – è preclusa dalla esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di istruttoria davanti al giudice di merito”.
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