Diritto civile
Published On: 20 Novembre 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

Incidenti stradali, estesa cedibilità credito a risarcimento danni non patrimoniali

Il credito da risarcimento del danno derivante da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità dei crediti. Con la sentenza del 3 ottobre 2013 n. 22601, la Suprema Corte ha esteso tale principio, già affermato dalla Cassazione con riferimento ai danni patrimoniali, anche come diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale.

Quest’ultimo, infatti, non ha natura strettamente personale e non ricade, dunque, nel divieto posto all’art. 1260 c.c. Ciò in quanto, “come da tempo chiarito anche in dottrina la natura (patrimoniale o non patrimoniale) del diritto va tenuta distinta dalla natura (patrimoniale o non patrimoniale) del danno; e considerato che da epoca ormai risalente questa Corte ha posto in rilievo come l’obbligazione risarcitoria sia autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce (v. Cass., 21/4/1986, n. 2812), sicché altro è la natura strettamente personale dell’interesse leso (salute) e altro è il diritto (o anche la mera ragione) di credito al relativo ristoro”.

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Incidenti stradali, estesa cedibilità credito a risarcimento danni non patrimoniali

Il credito da risarcimento del danno derivante da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità dei crediti. Con la sentenza del 3 ottobre 2013 n. 22601, la Suprema Corte ha esteso tale principio, già affermato dalla Cassazione con riferimento ai danni patrimoniali, anche come diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale.

Quest’ultimo, infatti, non ha natura strettamente personale e non ricade, dunque, nel divieto posto all’art. 1260 c.c. Ciò in quanto, “come da tempo chiarito anche in dottrina la natura (patrimoniale o non patrimoniale) del diritto va tenuta distinta dalla natura (patrimoniale o non patrimoniale) del danno; e considerato che da epoca ormai risalente questa Corte ha posto in rilievo come l’obbligazione risarcitoria sia autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce (v. Cass., 21/4/1986, n. 2812), sicché altro è la natura strettamente personale dell’interesse leso (salute) e altro è il diritto (o anche la mera ragione) di credito al relativo ristoro”.

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