Diritto amministrativo
Published On: 12 Settembre 2014Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Diritto civileBy

Imposta principale di registro, parti in causa obbligate solidalmente al pagamento

Con sentenza n. 5379/14/14 la Commissione Tributaria di Roma, respingendo l’appello proposto dal contribuente, ha ribadito che tutte le parti in causa sono obbligate solidalmente al pagamento dell’imposta principale di registro di una sentenza anche nel caso in cui la sentenza contenga diverse statuizioni.

Infatti, ricorda la Commissione, il limite dell’obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte relative alle disposizioni loro riferibili può valere solo ed esclusivamente per le imposte complementari e suppletive (art. 57, c. 6 DPR 131/86). Tale limite non sussiste invece per l’imposta principale “per sua natura non frazionabile”.

Ne deriva che, in ragione del suddetto vincolo di solidarietà, l’Amministrazione “può agire a sua discrezione nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori, al fine di rafforzare il vincolo obbligatorio e garantire in maniera più efficace l’Erario […] fermo restando il diritto di regresso attribuito dall’art. 1299 primo comma, cod. civ., a favore della parte che abbia eseguito il pagamento in luogo degli altri coobligati”.

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Imposta principale di registro, parti in causa obbligate solidalmente al pagamento

Con sentenza n. 5379/14/14 la Commissione Tributaria di Roma, respingendo l’appello proposto dal contribuente, ha ribadito che tutte le parti in causa sono obbligate solidalmente al pagamento dell’imposta principale di registro di una sentenza anche nel caso in cui la sentenza contenga diverse statuizioni.

Infatti, ricorda la Commissione, il limite dell’obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte relative alle disposizioni loro riferibili può valere solo ed esclusivamente per le imposte complementari e suppletive (art. 57, c. 6 DPR 131/86). Tale limite non sussiste invece per l’imposta principale “per sua natura non frazionabile”.

Ne deriva che, in ragione del suddetto vincolo di solidarietà, l’Amministrazione “può agire a sua discrezione nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori, al fine di rafforzare il vincolo obbligatorio e garantire in maniera più efficace l’Erario […] fermo restando il diritto di regresso attribuito dall’art. 1299 primo comma, cod. civ., a favore della parte che abbia eseguito il pagamento in luogo degli altri coobligati”.

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