Impedisce all'ex marito di vedere il figlio: madre responsabile per sottrazione di minore
Va ritenuta responsabile di sottrazione del minore la madre separata che si trasferisce senza un provvedimento di autorizzazione del giudice e vieta al padre di stare con il figlio, sottraendosi così all’obbligo specifico di consentire all’altro genitore di esercitare i propri diritti.
Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione Penale nella sentenza 5902 del 6 febbraio 2013, con la quale ha stabilito che la madre che impedisce al padre di incontrare il figlio è colpevole del reato di sottrazione del minore e/o mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice oltre a ledere il diritto del coniuge di esercitare il proprio ruolo genitoriale. Nel caso di specie la donna aveva portato il figlio in un’altra città senza il consenso del padre, circostanza quest’ultima che ben rappresenta una ipotesi di sottrazione di minore. Secondo i giudici, il coniuge affidatario ha l’obbligo di attivarsi correttamente ed efficacemente per consentire l’esercizio dei diritti riconosciuti all’altro genitore. E in mancanza di un atteggiamento di cooperazione si configura il reato.
In altre parole la madre risponde del reato di sottrazione di minore e/o mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in quanto non ha rispettato l’obbligo del genitore separato di attivarsi correttamente ed efficacemente per consentire l’esercizio dei diritti riconosciuti all’altro genitore.
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