Immobile locato dalla PA: la giurisdizione è del giudice ordinario

Con sentenza n. 14185/2015 le Sezioni Unite si sono occupate di una questione di giurisdizione dirimendo un conflitto relativamente ad una procedura di gara indetta dalla ASL per l’individuazione di un immobile da prendere in locazione.

Secondo le Sezioni Unite il contratto di locazione non è riconducibile ai “contratti di fornitura” di cose delle P.A., sia perché la res locata rimane nel patrimonio del proprietario sia perché diversa è la causa del contratto.

Né può considerarsi un contratto di fornitura di servizi giacché il locatore non svolge alcuna attività in favore del destinatario, impegnandosi solo a consegnare il bene e a mantenerlo idoneo all’uso.

Da ciò consegue che il contratto in esame non rientra tra quelli per cui è obbligatoria l’organizzazione di una procedura concorsuale, e, pertanto, tra le parti vengono in luce solo diritti soggettivi, la cui tutela è affidata al giudice ordinario.

In conclusione le Sezioni Unite affermando il seguente principio: La pubblica amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, una ASL per il reperimento di locali da adibire a distretto sanitario territoriale) agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indìca una gara per individuare gli immobili stessi. Ne consegue che ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”.

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Con sentenza n. 14185/2015 le Sezioni Unite si sono occupate di una questione di giurisdizione dirimendo un conflitto relativamente ad una procedura di gara indetta dalla ASL per l’individuazione di un immobile da prendere in locazione.

Secondo le Sezioni Unite il contratto di locazione non è riconducibile ai “contratti di fornitura” di cose delle P.A., sia perché la res locata rimane nel patrimonio del proprietario sia perché diversa è la causa del contratto.

Né può considerarsi un contratto di fornitura di servizi giacché il locatore non svolge alcuna attività in favore del destinatario, impegnandosi solo a consegnare il bene e a mantenerlo idoneo all’uso.

Da ciò consegue che il contratto in esame non rientra tra quelli per cui è obbligatoria l’organizzazione di una procedura concorsuale, e, pertanto, tra le parti vengono in luce solo diritti soggettivi, la cui tutela è affidata al giudice ordinario.

In conclusione le Sezioni Unite affermando il seguente principio: La pubblica amministrazione che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, una ASL per il reperimento di locali da adibire a distretto sanitario territoriale) agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indìca una gara per individuare gli immobili stessi. Ne consegue che ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario”.

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