Published On: 28 Novembre 2015Categories: Articoli, Diritto Penale, Serena MinischettiBy

Immissione sul mercato di prodotti pericolosi: è sufficiente la mera detenzione

Con sentenza n. 45635/2015 dalla Terza Sezione Penale, la Corte di Cassazione ha ribadito la configurabilità del reato di cui all’art. 112 d.lgs. 206/2005, relativo all’immissione sul mercato di prodotti pericolosi, non soltanto con riferimento alla vendita degli stessi ma anche nel caso in cui vi sia la «detenzione in concreta disponibilità della clientela interessata». In base a quanto previsto dalla disciplina dell’Unione Europea infatti, la condotta illecita consistente nell’immissione sul mercato, si realizza quando il prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione, al fine di essere distribuito sul mercato comunitario.

Nel caso di specie, il ricorrente asseriva che la messa in vendita dei prodotti tra quelli ritenuti pericolosi dal decreto ministeriale, fosse addebitabile esclusivamente al soggetto che li avesse immessi sul mercato, costituendo invece per gli operatori incaricati della distribuzione, un mero post factum non punibile. Tale motivo di ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte, in quanto ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la sola detenzione del prodotto pericoloso, pertanto gravante in capo ad ogni operatore professionale intervenuto in qualsiasi fase della commercializzazione.

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Immissione sul mercato di prodotti pericolosi: è sufficiente la mera detenzione

Con sentenza n. 45635/2015 dalla Terza Sezione Penale, la Corte di Cassazione ha ribadito la configurabilità del reato di cui all’art. 112 d.lgs. 206/2005, relativo all’immissione sul mercato di prodotti pericolosi, non soltanto con riferimento alla vendita degli stessi ma anche nel caso in cui vi sia la «detenzione in concreta disponibilità della clientela interessata». In base a quanto previsto dalla disciplina dell’Unione Europea infatti, la condotta illecita consistente nell’immissione sul mercato, si realizza quando il prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione, al fine di essere distribuito sul mercato comunitario.

Nel caso di specie, il ricorrente asseriva che la messa in vendita dei prodotti tra quelli ritenuti pericolosi dal decreto ministeriale, fosse addebitabile esclusivamente al soggetto che li avesse immessi sul mercato, costituendo invece per gli operatori incaricati della distribuzione, un mero post factum non punibile. Tale motivo di ricorso è stato rigettato dalla Suprema Corte, in quanto ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la sola detenzione del prodotto pericoloso, pertanto gravante in capo ad ogni operatore professionale intervenuto in qualsiasi fase della commercializzazione.

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