Diritto del lavoro
Published On: 29 Maggio 2014Categories: Articoli, Diritto del LavoroBy

Il lavoratore sospeso e poi assolto ha diritto alla retribuzione nel periodo di sospensione?

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza depositata il 22 maggio 2014, è tornata ad affrontare il tema della retribuzione del lavoratore, sospeso cautelarmente dall’incarico in quanto coinvolto in un procedimento penale.

Stante la lacuna nel contratto collettivo di una specifica indicazione sulla corresponsione della retribuzione non percepita, in caso di intervenuta sentenza di proscioglimento con formula piena, più volte i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito il principio secondo cui “in ogni caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario”.

In particolar modo è stato chiarito come la perdita della retribuzione non dovuta non sia in alcun modo giustificata, poiché si risolverebbe in una sanzione disciplinare aggiuntiva “originata da un comportamento volontario del datore di lavoro e da ritenere priva di causa”.

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Il lavoratore sospeso e poi assolto ha diritto alla retribuzione nel periodo di sospensione?

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza depositata il 22 maggio 2014, è tornata ad affrontare il tema della retribuzione del lavoratore, sospeso cautelarmente dall’incarico in quanto coinvolto in un procedimento penale.

Stante la lacuna nel contratto collettivo di una specifica indicazione sulla corresponsione della retribuzione non percepita, in caso di intervenuta sentenza di proscioglimento con formula piena, più volte i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito il principio secondo cui “in ogni caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario”.

In particolar modo è stato chiarito come la perdita della retribuzione non dovuta non sia in alcun modo giustificata, poiché si risolverebbe in una sanzione disciplinare aggiuntiva “originata da un comportamento volontario del datore di lavoro e da ritenere priva di causa”.

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