Published On: 24 Luglio 2016Categories: Articoli, Daniela Mongillo, NewsBy

Gratuito patrocinio, firmato il decreto che "soddisfa" gli avvocati ammessi

È con decreto del Ministro della Giustizia Orlando, firmato d’accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che si accorda, agli Avvocati ammessi al gratuito patrocinio, la possibilità di compensare i crediti dagli stessi  vantati nei confronti dello Stato.

In particolare due sono i cardini sui quali si basa il suddetto decreto: la garanzia del diritto di difesa ai soggetti meno abbienti, come costituzionalmente previsto e garantito all’articolo 24, di concerto con il soddisfacimento del diritto dei professionisti ad essere giustamente retribuiti per lo svolgimento del loro operato professionale.

Gli Avvocati, che vantano crediti non ancora soddisfatti né tantomeno opposti, potranno esercitare la compensazione detraendo i medesimi dalle tasse o eventualmente dai contributi INPS che sono tenuti a versare per i loro dipendenti. Essi potranno altresì esercitare tale facoltà dal 17 ottobre fino al 30 novembre per l’anno in corso e dal 1 marzo al 30 aprile per gli anni a venire.

Si consideri inoltre che l’Autorità predisposta alla liquidazione delle somme suindicate ha predisposto uno stanziamento, solo per l’anno 2016, pari a 10 milioni di Euro.

Ad essere esclusi dal meccanismo di compensazione saranno solo i contributi di cui i professionisti sono debitori nei confronti della Cassa Forense, ma per ulteriori dettagli bisognerà aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Gratuito patrocinio, firmato il decreto che "soddisfa" gli avvocati ammessi

È con decreto del Ministro della Giustizia Orlando, firmato d’accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che si accorda, agli Avvocati ammessi al gratuito patrocinio, la possibilità di compensare i crediti dagli stessi  vantati nei confronti dello Stato.

In particolare due sono i cardini sui quali si basa il suddetto decreto: la garanzia del diritto di difesa ai soggetti meno abbienti, come costituzionalmente previsto e garantito all’articolo 24, di concerto con il soddisfacimento del diritto dei professionisti ad essere giustamente retribuiti per lo svolgimento del loro operato professionale.

Gli Avvocati, che vantano crediti non ancora soddisfatti né tantomeno opposti, potranno esercitare la compensazione detraendo i medesimi dalle tasse o eventualmente dai contributi INPS che sono tenuti a versare per i loro dipendenti. Essi potranno altresì esercitare tale facoltà dal 17 ottobre fino al 30 novembre per l’anno in corso e dal 1 marzo al 30 aprile per gli anni a venire.

Si consideri inoltre che l’Autorità predisposta alla liquidazione delle somme suindicate ha predisposto uno stanziamento, solo per l’anno 2016, pari a 10 milioni di Euro.

Ad essere esclusi dal meccanismo di compensazione saranno solo i contributi di cui i professionisti sono debitori nei confronti della Cassa Forense, ma per ulteriori dettagli bisognerà aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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